Flat tax per gli autonomi, sei motivi di contrasto con i principi costituzionali

La nuova flat tax per gli autonomi è conforme alla costituzione? Un tentativo di dare una risposta richiede alcune riflessioni sui principi della Carta:

1) il comma 2 dell’articolo 53 recita che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». La tassa prevista dalla legge di Bilancio 2019 prevede una sola aliquota al 15% fino a 65mila euro di ricavi, che si traduce in un tetto di poco inferiore ai 50mila euro, classe di reddito nel quale rientra il 95% della totalità dei contribuenti e l’80% dei titolari di partita Iva: il reddito di 500 euro e quello di 50mila sconterà la stessa incidenza impositiva;

2) un professionista con compensi annui di circa 64 mila euro aderente alla flat tax pagherà 5.309 euro di imposte in meno rispetto al titolare di partita Iva in tassazione ordinaria (violazione principi capacità contributiva e uguaglianza, articoli 53 e 3);

3) il professionista in regime ordinario (ricavi 64mila euro) conseguirà un reddito disponibile (39.497 euro) inferiore di 2mila euro rispetto a un altro lavoratore autonomo in regime forfettario i cui incassi si fermano a 60mila euro (41.585 euro) (violazione principi progressività e capacità contributiva, articolo 53, commi 1 e 2);

4) l’imposta sostitutiva assorbe non solo l’Irpef, ma le addizionali locali e l’Irap, con la conseguenza di sollevare, a parità di capacità contributiva, una parte dei contribuenti dalla partecipazione alle fonti di finanziamento degli enti locali per i servizi erogati (violazione principi capacità contributiva e uguaglianza, articoli 53 e 3);

5) nei settori di attività svolte da iscritti alla gestione artigiani e commercianti, i contribuenti forfettari, usufruendo dell’abbattimento del 35% dei contributi previdenziali obbligatori, beneficeranno di un irragionevole bonus (violazione principio di uguaglianza, articolo 3);

6) il regime forfettario prevede l’esonero dall’applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti; con la conseguenza di determinare, per tutti coloro che svolgono attività nei confronti di consumatori finali un ingiustificato vantaggio competitivo (violazione principio libera concorrenza, articolo 41).

Tutto quanto ciò premesso, cosa si può fare? Ogni contribuente, escluso da tale sistema, potrebbe ricalcolare il proprio reddito con la flat tax e presentare istanza di rimborso (articolo 38 Dpr 602/73) per le somme versate in eccedenza. Avverso il silenzio rifiuto all’istanza di restituzione, il contribuente si rivolgerà alla Commissione tributaria competente, sollevando la questione di illegittimità costituzionale.

Fonte “Il sole 24 ore”