SRL a base ristretta. Motivazione dell’avviso ai soci

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

In caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’avviso di accertamento dei redditi del socio può essere motivato “per relationem”, cioè rinviando a quello relativo ai redditi della società e solo a quest’ultima notificato. Il socio, a norma dell’art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, quindi di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento.

È quanto emerge dalla sentenza n. 3509/20/15 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Una Srl, socia di altra Srl estinta e avente un debito verso l’erario, ha impugnato la decisione di prime cure sostenendone la nullità sul rilievo dell’asserita violazione del litisconsorzio necessario tra la società a ristretta base partecipativa e i suoi soci. Tale doglianza, però, è stata respinta dai giudici di secondo grado della Capitale, i quali hanno anche ricordato un principio espresso dalla Cassazione in tema di motivazione degli avvisi di accertamento in ambito societario.

In sentenza si legge che, “a parte la considerazione che in realtà nella fase di impugnazione si è pervenuti, (omissis) a una trattazione unitaria della vicenda (medesimo collegio, stessa vicenda), pur tenendo distinti i due procedimenti, il primo motivo risulta infondato perché l’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede il litisconsorzio necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda ‘inscindibilmente’ più soggetti, ossia l’ineludibile compresenza di più parti, giacché le nozioni di connessione e riunione dei procedimenti non coincidono e non si identificano con il litisconsorzio. Nella concreta fattispecie non ricorre un unico rapporto plurisoggettivo paritario ma due imputazioni di responsabilità: una, principale, concernete la società, l’altra accessoria, in capo ai soci. Nessuna violazione dei diritti alla difesa è quindi ravvisabile”.

E ancora: “con la sentenza n. 21184/2005 la Corte di cassazione così si è pronunciata su una vicenda affine a quella in esame: ‘in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni per le quali deriva la pretesa fiscale è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii ‘per relationem’ a quello relativo ai redditi della società solo a quest’ultima notificato, giacché il socio a norma dell’art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e, quindi, di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione. Infatti l’obbligo di motivazione degli atti di accertamento può essere assolto dall’amministrazione finanziaria anche mediante il riferimento a elementi di fatto offerti da documenti che siano nella conoscibilità del destinatario’”.

Si segnala che la suddetta sentenza n. 21184/2005 della Cassazione ha riguardato una fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 7 della L. n, n. 212 del 2000; e infatti in essa si precisa che “condizione necessaria e sufficiente perché – nella vigenza della disciplina precedente all’entrata in vigore dello Statuto del contribuente – la motivazione per relationem dell’atto impositivo possa ritenersi legittima senza che vi sia allegato l’atto di riferimento, è che il contribuente conosca o abbia potuto conoscere tale atto. Sicché non potrebbe affermarsi la nullità di un atto impositivo solo per il fatto che questo sia motivato per relationem (anche in presenza di “rinvio a catena”), ma è necessario che il giudice accerti in fatto – e all’Ufficio spetta il relativo onere probatorio – se l’atto di riferimento sia effettivamente rimasto ignoto al contribuente”.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS