Avviso all’amministratore di fatto. No all’impugnazione

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una decisione della CTP di Frosinone

Il presunto amministratore “di fatto” non è legittimato a impugnare l’avviso d’accertamento per maggiori imposte emesso a carico della società. È quanto emerge dalla sentenza n. 764/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

La controversia è originata da un avviso di accertamento per maggiori imposte rivolto a una SRL. Poiché l’atto è stato notificato anche al soggetto ritenuto dall’Ufficio finanziario amministratore “di fatto”, questi ha proposto impugnazione davanti alla competente CTP di Frosinone che, però, l’ha respinta richiamando i principi enunciati dalla Cassazione con riguardo a un caso similare.

Per il collegio frusinate, la notifica degli avvisi di accertamento oggetto di controversia è stata eseguita non già per estendere al presunto amministratore di fatto la pretesa tributaria – atteso che soggetto accertato era solo la società -, ma solo in considerazione del ruolo pregnante che, a giudizio degli accertatori, egli continuava ad avere anche dopo la formale uscita dalla compagine sociale e dalla carica di amministratore; dunque a maggior tutela del contribuente.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 26491/14, così si è espressa: “Preliminarmente va rilevato che soggetto passivo dell’avviso di accertamento è la società, e che l’atto impositivo è stato soltanto notificato allo […] nella qualità di amministratore di fatto. L’originario ricorso innanzi alla Ctp è stato proposto da […] in proprio e non quale legale rappresentante della società, con motivi di censura inerenti peraltro non l’atto impositivo, ma la qualità, a lui attribuita in sede di notifica dell’atto, di amministratore di fatto della medesima. Il ricorrente era quindi privo della legittimazione a proporre in proprio l’impugnazione dell’atto impositivo, indirizzato, come si è visto, alla società e non a lui personalmente. Il conseguente difetto di ‘legitimatio ad causam’ è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito e dovendo escludersi la formazione del giudicato implicito, per la decisione nel merito della controversia, nei casi in cui vi sia carenza assoluta di ‘potestas iudicandi’ da parte di qualunque giudice (Cass. 4 aprile 2012, n. 5375; 9 febbraio 2012, n. 1912). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, decidendo sul ricorso, va dichiarata l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e la sentenza impugnata (sulla quale soltanto può pronunciare questo giudice) va cassata senza rinvio a norma dell’ultima parte dell’art. 382 c.p.c., restando in tal modo travolta anche la sentenza di primo grado”.

E allora la CTP di Frosinone ha concluso per l’inammissibile dell’atto introduttivo del giudizio, con compensazione delle spese processuali.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS