Recupero credito d’imposta. Avviso “sprint” nullo, salvo urgenza

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 18 novembre 2015

Salvo comprovati motivi d’urgenza, è nullo l’avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12 comma 7 dello Statuto dei contribuenti (L. 212/00).

È il principio di diritto ribadito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (sentenza n. 23547/15, depositata ieri) nel decidere il caso di una società alla quale l’Amministrazione finanziaria, dopo la verifica esperita presso i locali dell’azienda, aveva contestato l’indebita fruizione del credito d’imposta per incremento occupazionale (art. 7 L. n. 388/2000).

La CTR ha ritenuto non sanzionabile con la nullità l’avviso di accertamento emesso senza rispettare, come nel caso di specie, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 comma 7 della legge 212 del 2000; ma si è trattato di un assunto opportunamente censurato nel giudizio di legittimità.

Anche per l’avviso di recupero del credito d’imposta (v. Cass. n. 19561/2014), valgono i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti ad accessi, ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 18184/2013) hanno chiarito che la violazione del termine dilatorio di 60 giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica – determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso anticipatamente, salvo che non ricorrano specifiche ragioni d’urgenza (con onere probatorio sul punto in capo all’Ufficio procedente).

Ebbene, nella sentenza di ieri si legge: “manca nel caso di specie sia l’enunciazione sia la prova dei motivi d’urgenza che avrebbero consentito la notifica del recupero del credito d’imposta prima dei sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, non essendo sufficiente, come affermato dalla CTR, che il pvc fosse noto al contribuente in quanto notificato prima dell’avviso impugnato. Detto termine è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositivo”.

E allora l’impugnata sentenza della CTR è stata cassata, con decisione della causa nel merito. Per l’effetto, il ricorso introduttivo della società contribuente è stato accolto.

Autore: redazione fiscal focus