IMU e TASI in caso di assegnazione “altro immobile” all’ex coniuge

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Premessa – L’art. 4 comma 12-quinquies, D.L. 16/2012 dispone che ai fini dell’IMU, l’assegnazione dell’abitazione coniugale a favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio “si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

Con l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, il legislatore ha poi espressamente disposto la piena inapplicabilità dell’IMU “sulla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

“Altro immobile” assegnato all’ex coniuge – Dunque, sulla base di quanto appena affermato in premessa, ai fini IMU, la casa coniugale assegnata all’ex coniuge è considerata abitazione principale per il coniuge assegnatario e come tale è esonerata dall’IMU se appartenente alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze. Mentre è assoggettata a IMU con aliquote e detrazioni previste per l’abitazione principale se di categoria A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze.

In genere, al coniuge, viene assegnata la casa che rappresentava l’abitazione principale dell’intero nucleo familiare prima della separazione.

Tuttavia, potrebbe accadere che, date le necessità, il giudice assegni all’ex coniuge un altro immobile che sia sempre di proprietà del coniuge non assegnatario.

Ad esempio, prima della separazione, marito e moglie vivevano e risiedevano entrambi in un immobile situato nel comune di Roma (di intera proprietà del marito). Il marito lavora a Roma ed anche proprietario di altro immobile situato ad Aprilia. In seguito a separazione, il giudice assegna alla moglie non l’immobile di Roma (in cui il marito continuerà a vivere ed avere residenza), ma quello situato ad Aprilia (la moglie vi trasferisce la residenza con il bambino).

In ipotesi di questo tipo la domanda che è lecito porsi e se entrambi gli immobili possano essere considerati abitazione principale (quello di Roma per il marito e quello di Aprilia per l’ex moglie).

Dal combinato disposto dell’art. 4 comma 12-quinquies D.L. 16/2012 (si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione l’assegnazione dell’abitazione coniugale a favore di uno dei coniugi) e dell’art. 1 comma 707 legge n. 147/2013 (inapplicabilità IMU sulla casa coniugale assegnata al coniuge), al precedente quesito deve essere data risposta negativa, con la conseguenza che l’immobile di Roma sconterà l’IMU come abitazione principale (o esonero se di categoria non di lusso) e quello di Aprilia come seconda abitazione.

Non trova, peraltro nemmeno applicazione quanto chiarito con la Circolare 3/Df/2012, secondo cui i coniugi (non legalmente separati) sono legittimati a sdoppiare la residenza qualora gli immobili siano ubicati in comuni diversi.

Riguardo la TASI, invece, poiché si tratta di un tributo dovuto da proprietario e detentore (per quest’ultimo nella misura tra il 10% e il 30%), ne consegue, che sull’immobile di Aprilia, l’ex marito continua ad essere proprietario mentre l’ex moglie diventa detentore. Pertanto, quest’ultima sconta la sua quota TASI in qualità di occupante (se nulla dovesse prevedere la delibera comunale in merito la quota TASI a suo carico è del 10%) e l’ex marito sconta la restante quota in qualità di proprietario.

Autore: Pasquale Pirone