Co.co.co.: si apre la stabilizzazione per le collaborazioni irregolari

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Le collaborazioni che non hanno i requisiti previsti dal Jobs Act potranno essere “sanate” con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali

Con l’avvento del nuovo anno si apre un’interessante possibilità per i datori di lavoro che hanno finora inquadrato in maniera erronea i propri collaboratori. Infatti, chi deciderà di “sanare” tali rapporti – e quindi assumere il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato – potrà godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.

Tale facoltà, che si ricorda è contenuta nell’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015,riguarda sia i soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) e sia i soggetti titolari di Partita Iva con cui i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, ora abrogato.

Al riguardo è bene far notare che la stabilizzazione dei predetti collaboratori è rafforzato anche dal fatto che dal 1° gennaio 2016 si potrebbe godere di un abbattimento del 40% dei contributi previdenziali, fino ad un massimo di 3.250 euro per 24 mesi. Sulla cumulabilità dei due incentivi il condizionale è d’obbligo, in quanto non è stata emanata alcuna prassi che conferma quanto ipotizzato.

Alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che ha introdotto meccanismi estremante restrittivi al fine di scovare collaborazioni autonome fittizie, i potenziali beneficiari della sanatoria sono di conseguenza aumentati a dismisura. Infatti, dal 1° gennaio 2016,si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.Riepilogando, quindi, gli indici presuntivi – che devono essere tutti presenti affinché si verifichi la riconduzione al lavoro subordinato – sono:

  • mancanza di autonomia;
  • assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore,
  • uso dei mezzi di lavoro del datore;
  • inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
  • retribuzione fissa mensile;
  • orario di lavoro fisso e continuativo;
  • continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.

Ad ogni modo, l’art. 2, co. 2 del Decreto in commento indica una serie di casi in cui gli indicatori di presunzione appena visti non avranno efficacia. In particolare, stiamo parlando:

  • delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle Confederazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
  • delle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali (dunque le professioni ordinistiche);
  • delle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • delle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ma come si realizza la sanatoria?

Innanzitutto il lavoratore deve sottoscrivere con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione (articolo 2113, comma 4, del Codice civile, e all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), vale a dire:

  • davanti alla commissione territoriale di conciliazione;
  • in sede sindacale;
  • presso le sedi e con le modalità previste dai CCNL (enti bilaterali).

Inoltre è necessario che nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS