Cassa integrazione e apprendisti: regolarizzazione periodi pregressi entro il 16/4

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

INPS, Messaggio n. 24/2016

Alla luce del nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2014), entrato in vigore dal 24 settembre 2015, è stato esteso il campo di applicazione dell’integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), anche agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. In particolare, gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Differente è il discorso per gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie; in tal caso, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 24/2016 illustrando, altresì, i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Aspetti contributivo della CIGO – All’art. 13 del D.Lgs. n. 148/2015 vengono rimodulati i contributi ordinari dovuti in caso di CIGO in base ai vari settori. Sul punto, l’INPS ha chiarito che per gli apprendisti la misura della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operario; pertanto, a decorrere dal periodi di paga “settembre 2015”, le aliquote risultano così determinati:

  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti.

È bene tenere presente che per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).

Altro chiarimento importante riguarda le aziende che hanno assunto (o assumeranno) apprendisti avvalendosi dello sgravio contributo del 100% nei primi di anni di contratto, di cui all’art. 22, co.1 della L. n. 183/2011( Legge di Stabilità 2012). Per questi ultimi la contribuzione appena illustrata sarà sempre dovuta in misura piena.

Soglia dimensionale – Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente dichiarato dall’impresa. Per quest’anno, in particolare, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi da “gennaio ad agosto 2015”, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da “settembre a dicembre 2015”. La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Laddove il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all’INPS. A tal fine, le aziende potranno utilizzare funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo”. La Sede territorialmente competente gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Novità UniEmens – A partire dal corrente mese di gennaio, sono stati modificati i codici al fine di favorire l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento degli obblighi in materia di CIGO/CIGS. I nuovi codici da utilizzare nel flusso UniEmens sono:

  • PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • PB Apprendistato professionalizzante;
  • PC Apprendistato di alta formazione ricerca;
  • M1 Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo.

Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell’indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.

Regolarizzazione periodi pregressi –Considerato che il D.Lgs. n. 148/2015 ha modificato le aliquote contributive ordinarie in caso di cassa integrazione, sorge ora il problema della regolarizzazione dei periodi pregressi (settembre-dicembre 2015). A tal fine, è necessario valorizzare – all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi” – l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati:

  • in “CausaleADebito” il codice “M201” avente il significato di “Differenze Contributo CIGO” ovvero il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
  • in “AltroImponibile” la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • in “ImportoADebito” l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.

Attenzione. La regolarizzazione delle differenze contributive avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il 16 aprile 2016.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS