Stop all’appello che non critica la sentenza di primo grado

Il mancato svolgimento di tutte le fasi previste dalla procedura per presentare il ricorso in appello può rivelarsi pericoloso per il contribuente che può vedersi dichiarare inammissibile l’azione proposta.

In caso di consegna diretta alla parte appellata, occorre farsi consegnare una ricevuta recante un numero di protocollo e la sottoscrizione e/o una sigla in grado di riferire la consegna al soggetto incaricato. Entro 30 giorni dalla sua proposizione, è necessario inoltre depositare in segreteria della commissione tributaria adita l’originale dell’appello notificato o copia dello stesso insieme alla ricevuta di consegna. Il gravame non può infine limitarsi a riportare il ricorso iniziale senza opporre critiche alla sentenza di primo grado e neppure in caso di accoglimento parziale ci si può dolere del fatto che la Ctp, pur essendo stato richiesto in primo grado l’integrale annullamento dell’atto impugnato, non si sia conformemente pronunciata in tal senso. Lo ricorda la Ctr Sardegna con la sentenza 204/5/2017 (presidente e relatore Corradini).

Il caso riguardava una contribuente che, dopo avere ricevuto un accertamento Ici per il 2004 relativo a un’area fabbricabile, ricorre in Ctp contestandone l’illegittimità. A suo giudizio, il valore determinato con la delibera adottata dal Comune deve essere ridotto alla metà in quanto solo il 50% dell’area è edificabile mentre il restante, essendo destinato ad edilizia pubblica ed economica/popolare, ha valore pressoché nullo.

Il Comune non si costituisce in giudizio e il giudice di primo grado il 26 gennaio 2011 accoglie parzialmente il ricorso della ricorrente dichiarando non dovute le sole sanzioni.

La contribuente non demorde e propone appello. Ma dopo averlo consegnato il 18 novembre 2011 al Comune non deposita il relativo fascicolo in Ctr. Il Comune non si costituisce, ma la Ctr dichiara inammissibile il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

• l’appellante, in caso di consegna diretta dell’appello all’ente appellato, a pena di inammissibilità deve sempre farsi consegnare una ricevuta idonea a provare l’avvenuta notifica recante un numero di protocollo e la sottoscrizione e/o una sigla in grado di riferire la consegna al soggetto incaricato;

• l’appellante, entro 30 giorni dalla proposizione dell’appello, a pena di inammissibilità, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, l’originale dell’appello notificato o copia dello stesso insieme alla ricevuta di consegna e fatte salve le notifiche avvenute a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore, se avvenute prima del 13 dicembre 2014, era altresì tenuto al deposito della copia presso la segreteria della Ctp, obbligo poi eliminato dall’articolo 36 del Dlgs 175/2014 con efficacia non retroattiva;

• l’appellante, a pena di inammissibilità, non può limitarsi a trascrivere il ricorso iniziale senza opporre alcuna critica alla sentenza di primo grado e neppure può dolersi, in caso di accoglimento parziale, del fatto che la Ctp, pur essendo stato chiesto l’annullamento dell’atto impositivo, sarebbe stata obbligata a pronunciarsi in tal senso, in quanto il giudice tributario non può limitarsi ad annullare la pretesa ma deve sempre decidere nel merito.

Fonte “Il sole 24 ore”