L’organo di controllo certifica il bonus ricerca e sviluppo in Redditi 2018

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Il credito ricerca e sviluppo da inserire nel quadro RU della dichiarazione Redditi 2018 deve essere certificato dal collegio sindacale o da un revisore. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 11, del Dl 145/2013, infatti, per fruire del credito è necessaria una documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale, dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. A tali soggetti, qualora incorrano in colpa grave nell’esecuzione degli atti che sono richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del Codice di procedura civile in tema di «Responsabilità del consulente».

I controlli per la certificazione
È bene dunque avere chiaro il tipo di controllo che il sindaco o il revisore devono fare prima di rilasciare la certificazione. Viene in tal senso in aiuto un documento dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Genova di settembre 2017n (clicca qui per consultarlo ) nel quale è precisato che il documento di certificazione deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti. Pertanto, la certificazione avrà ad oggetto la mera regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti, prescindendo dalle attività di ricerca e sviluppo poste in essere dal contribuente e da una loro analisi. Operativamente dunque il «certificatore» deve, ad esempio, esaminare le fatture relative ai costi agevolabili, i contratti e le buste paga dei dipendenti che hanno generato costi eleggibili per l’agevolazione.

I tempi per la certificazione
La documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e certificata entro la data di approvazione dello stesso ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.

La circolare 13/E/2017 (clicca qui per consultarla ) ha, tuttavia, chiarito che il mancato rispetto del termine previsto per la certificazione non inficia il diritto al credito di imposta e costituisce una violazione meramente formale, non sanzionabile. Allo stesso modo non inficia il diritto al credito di imposta la mancata “allegazione”, nei termini sopra riportati, della documentazione contabile al bilancio. L’omissione, in questo caso, costituisce una violazione di natura formale alla quale si rende applicabile la sanzione da 250 euro a 2mila euro, con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso.

I controlli di merito
È evidente che nel caso in cui la società sia dotata di un collegio sindacale, organo che vigila sul rispetto della legge e sull’osservanza dei principi di corretta amministrazione, i controlli potrebbero opportunamente essere estesi ai profili di spettanza dell’agevolazione. Potrebbe essere dunque utile acquisire l’analisi tecnica svolta dalla società per valutare la corrispondenza tra le attività di R&S poste in essere e quelle agevolabili così come definite dalla normativa e dalla prassi vigente.

Dal punto di vista pratico, dunque, il collegio potrebbe verificare, ad esempio, che la società abbia fatto gli approfondimenti necessari ad accertare che l’investimento in ricerca e sviluppo presenti i requisiti ben dettagliati nella circolare Mise 59990/2018.

La società, dunque, deve accertarsi che l’esecuzione di un progetto per lo sviluppo di un software, con riferimento al quale intende usufruire del credito, dipenda da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto sia la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica.

 Fonte “Il sole 24 ore”