E-fattura negli appalti Pa, poco spazio agli esoneri per il nuovo standard Ue

La pubblicazione del Dlgs 148/2018 (attuativo della direttiva Ue 2014/55) in «Gazzetta Ufficiale» segna il via allo standard europeo per la fattura elettronica negli appalti pubblici, a partire dal 18 aprile 2019, senza però interferire sulla disciplina Iva applicabile alle transazioni interessate, ma determinando ulteriori peculiarità al variegato sistema della fatturazione elettronica.

Le stazioni appaltanti dovranno pertanto ricevere ed elaborare fatture elettroniche conformi allo standard europeo per gli acquisti relativi a beni, servizi e lavori previsti nell’ambito del codice dei contratti pubblici. In particolare sono soggetti al rispetto dell’obbligo le stazioni appaltanti (articolo 1, comma 1, Dlgs 50/2016), nonché alle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009). Quindi, in sostanza, non parrebbero sussistere esoneri soggettivi e dovranno adeguarsi tutti i soggetti tenuti all’osservanza delle procedure di acquisto stabilite dal Codice dei contratti pubblici secondo le relative definizioni di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorità governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico» ed «enti aggiudicatori». È tuttavia previsto il differimento di decorrenza dell’obbligo al 18 aprile 2020, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, cioè le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali e non rientrano nelle altre categorie previste dal codice di cui sopra e menzionata dall’articolo 2 del Dlgs 148/2018.

Invece, dal punto di vista oggettivo, sono escluse dall’applicazione delle nuove regole le fatture elettroniche emesse in esecuzione di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/Ce.
Le fatture elettroniche “europee” dovranno risultare conformi a specifici requisiti:
•rispettare la Core invoice usage specification (Cius) per il contesto nazionale italiano (standard europeo En 16931-1:2017);
•integrarsi con la disciplina tecnica contenuta nel decreto 55/2013 in materia di fatturazione elettronica obbligatoria verso la Pa (articolo 1, comma 213, della legge 244/2007) e mantenere il flusso sulla base del Sistema d’interscambio (Sdi).

Entro il 3 marzo 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso Agid è prevista la costituzione di un tavolo tecnico che si occupi dell’attuazione degli obblighi attraverso:
•l’aggiornamento delle regole tecniche esistenti nella disciplina della fatturaPa e delle modalità applicative e monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
•valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
•raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica europea non potranno comunque costituire pregiudizio per l’applicazione delle disposizioni in materia di Iva adottate in attuazione della disciplina armonizzata vigente nella Ue.

Fonte “Il sole 24 ore”