L’acconto 2018 blocca il bonus Il costo extra con i nuovi scaglioni

Le Entrate sul meccanismo dell’iperammortamento dopo la legge di Bilancio

Si applica il 150% alla parte di investimento correlata all’anticipo
Spetta l’iperammortamento del 150% anche se il costo a consuntivo supera la quota coperta dall’acconto del 20% pagato entro fine 2018. Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019. L’eccedenza di costo sostenuto nel 2019, rispetto a quello prenotato, potrà comunque usufruire nella nuova agevolazione a scaglioni introdotta dalla legge 145/2018.
Le interrelazioni tra il nuovo iperammortamento con percentuali decrescenti per scaglioni di costo degli investimenti e quello vigente nel 2018, che prevedeva una maggiorazione unica del 150%, stanno sollevando più di un dubbio negli operatori. Molte domande poste dai lettori, durante l’appuntamento di Telefisco del 31 gennaio, hanno riguardato infatti la possibilità di scegliere, per gli investimenti del 2019, tra l’una e l’altra agevolazione.
Il nuovo iperammortamento a scaglioni – lo ricordiamo – è più vantaggioso di quello precedente solo quando gli investimenti realizzati nel 2019 (nonché nella coda temporale del 2020, prevista per ordini e acconti del 20% entro la fine di quest’anno) siano complessivamente inferiori a 3,5 milioni di euro. Per costi al di sotto di questa soglia, infatti, l’importo che si ottiene cumulando il 170% del primo scaglione (primi 2,5 milioni) e il 100% del secondo è superiore al 150% complessivo.
Le due agevolazioni (quella prevista dal comma 30 della legge 205/2017 e quella nuova, strutturata a scaglioni), anche se possono entrambe interessare costi per investimenti 4.0 sostenuti nel 2019, sono però autonome e si applicano in base alle precise condizioni di legge, senza possibilità di scelta. Chi ha confermato l’ordine al fornitore e pagato l’acconto del 20% entro la fine del 2018 utilizza obbligatoriamente, per i costi del 2019, la maggiorazione del 150% e non intacca gli scaglioni.
Durante Telefisco è stato, allora, chiesto alle Entrate cosa accade se, dopo aver fatto un ordine e un acconto alla fine del 2018, il costo dell’investimento 4.0 realizzato entro il 31 dicembre 2019 risulta superiore, rendendo apparentemente incapiente l’acconto. Si ipotizzi, ad esempio, un ordine per un macchinario iperammortizzabile effettuato a dicembre 2018 per un milione di euro, con pagamento dell’acconto di 200 mila euro, che viene realizzato nel 2019 con un costo a consuntivo (a seguito di revisione o migliorie in corso d’opera) di 1,1 milioni.
L’Agenzia ha stabilito che, in questo caso, il costo della macchina andrà ripartito tra quello sotto l’ombrello del 150% e quello che sfrutta l’iperammortamento a scaglioni. Innanzitutto, è confermato che l’importo contrattualizzato (un milione) usufruisce comunque della maggiorazione del 150% e non deve né può entrare in quella nuova. Al costo eccedente (100 mila) si applicherà invece la nuova maggiorazione a scaglioni, cumulando l’importo con gli altri eventuali investimenti effettuati nel 2019 (o nella coda del 2020).
L’Agenzia non ha invece trattato un ulteriore caso che si potrebbe presentare nell’intreccio tra i due incentivi: l’investimento prenotato (con acconto del 20%) nel 2018 che viene realizzato nel 2020. In questa situazione, la prenotazione del 2018 e il relativo acconto dovrebbero valere anche per sfruttare la coda 2020 del nuovo iper a scaglioni, ma risulterà opportuno, entro la fine di quest’anno, procedere a confermare nuovamente l’ordine al fornitore, dando atto che l’acconto già versato nel 2018 resta valido ed efficace anche per la realizzazione 2020.
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Luca Gaiani