Sanatoria ancora più ampia ma senza rimedi per chi non versa

La rottamazione ter riguarda gli affidamenti effettuati fino al 31 dicembre 2017. La nozione di affidamento prescinde del tutto dalla data di notifica della cartella di pagamento, poiché attiene alla trasmissione del flusso di carico dall’ente creditore (ad esempio l’agenzia delle Entrate) all’agente della riscossione. A tale fine, vale la data di effettivo invio del file e non la data convenzionale di presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ne deriva che possono essere rottamate anche le partite prese in carico il 10 gennaio 2018, poiché tale data riguarda tutte le trasmissioni eseguite nella seconda metà di dicembre 2017.
Sotto il profilo soggettivo non vi sono preclusioni di sorta. Chiunque può dunque avvalersi della definizione agevolata, a prescindere dalla natura giuridica (privato, impresa, società, ente). Dal lato oggettivo, sono rottamabili tutte le entrate, con le eccezioni tassativamente previste dalla legge. Queste sono:
il recupero degli aiuti di Stato;
le somme da condanna della Corte dei conti;
le sanzioni pecuniarie comminate da autorità penali;
le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive.
A quest’ultimo riguardo, la norma di riferimento precisa che sono comunque condonabili le somme aggiuntive alle multe stradali, e cioè gli interessi moratori, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981. Per individuare le sanzioni non condonabili, in quanto diverse da quelle tributarie, la circolare n. 2 del 2017 delle Entrate ha rilevato che occorre verificare se si tratta di sanzioni attribuite alla giurisdizione dei giudici tributari.
Il vantaggio della definizione consiste nell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Restano dovuti sorte capitale e interessi affidati all’agente della riscossione, aggio, costo di notifica della cartella e eventuali spese per procedure esecutive o cautelari. Non è possibile dedurre dall’importo della definizione le somme versate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione.
La procedura
Per accedere alla definizione, occorre presentare un apposito modulo (DA – 2018) entro il 30 aprile 2019 all’agente della riscossione competente per territorio. Entro il 30 giugno, l’Ader comunica al debitore l’importo delle somme dovute in ciascuna rata. Al riguardo, l’interessato può scegliere di pagare sino a un massimo di 18 rate, delle quali le prime due, pari al 10% ciascuna, in scadenza a luglio e novembre di quest’anno, e le altre sedici in quattro quote annuali, in scadenza negli anni dal 2020 al 2023. È prevista una tolleranza massima di 5 giorni di ritardo nel versamento di ciascuna rata, senza interessi. Se non si rispetta una qualsiasi delle scadenze di legge, ritardo compreso, si decade irrimediabilmente dalla definizione, con l’effetto che non solo si ripristina il debito originario ma per di più è fatto divieto di rateizzare il debito residuo.
Modalità di pagamento
Il pagamento potrà avvenire: mediante domiciliazione in conto corrente bancario; mediante bollettini precompilati; presso gli uffici dell’agente della riscossione. In quest’ultima tipologia, rientra anche la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti certificati verso la pubblica amministrazione, a titolo di appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali, secondo le regole stabilite dal decreto delle Finanze del 24 settembre 2014, a prescindere dalla data di maturazione del credito. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione con i crediti d’imposta attraverso il modello F24.
Dilazioni pregresse
Un altro elemento di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dai rapporti con le dilazioni esistenti alla data di trasmissione della domanda. Se per un verso trova conferma la regola secondo cui con la trasmissione dell’istanza si sospende il pagamento di tutte le rate in scadenza fino al 31 luglio 2019 (scadenza della prima rata della rottamazione), si dispone nel contempo che, decorso il 31 luglio, le dilazioni sono automaticamente revocate, che si paghi o meno la prima quota della definizione agevolata. Non è inoltre riproposta la norma secondo cui se la domanda è presentata non oltre 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, si può sempre rateizzare il debito, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione. Questo significa, in concreto, che, una volta che la domanda di definizione agevolata è stata accolta dall’Ader, non è mai possibile riattivare la dilazione pregressa. L’ultima chance è rappresentata dalla revoca della domanda di rottamazione ter che però deve avvenire necessariamente entro il 30 aprile.
Effetti dell’istanza
All’istanza di rottamazione è collegata una pluralità di effetti. Sotto il profilo della moratoria delle azioni di recupero dell’Ader, è sancito che, dopo la trasmissione della domanda, non è possibile adottare nuovi fermi e ipoteche né intraprendere nuove azioni esecutive. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 3 del Dl 119/18, una volta trasmessa l’istanza, il debitore non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28 ter e 48 bis, Dpr 602/73.
La prima norma citata riguarda il potere dell’agente della riscossione di notificare al soggetto moroso destinatario di un rimborso fiscale, qualunque sia l’importo di esso, una proposta di compensazione volontaria del credito in via di erogazione con le somme a ruolo. In caso di rifiuto, l’Ader provvede a notificare un pignoramento presso terzi.
La seconda disposizione prevede che gli enti pubblici che erogano pagamenti maggiori di 5mila euro, prima di eseguire il versamento, devono consultare il sistema informativo dell’Ader per verificare se il beneficiario abbia pendenze almeno pari a 5mila euro. Se risultano morosità verso il sistema pubblico di riscossione coattiva, l’ente deve sospendere il versamento, fino a concorrenza della cifra a ruolo. L’agente della riscossione provvede a notificare il pignoramento presso terzi. Infine, sempre con la mera trasmissione dell’istanza, si rende disponibile il rilascio del Durc, relativamente ai carichi inclusi nella stessa. In caso di successiva decadenza dalla procedura agevolata, l’Inps provvede a revocare il Durc.
In sintesi, la presentazione della domanda di sanatoria consente agli operatori economici, da subito, di partecipare a procedure a evidenza pubblica.
I contenziosi
Sono ammessi alla definizione agevolata anche i carichi per i quali pende un contenzioso. In tale eventualità, con la compilazione della domanda il debitore assume l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi. È stabilito che tale impegno è condizionato al perfezionamento della definizione agevolata. Ne deriva che se il debitore per qualsiasi motivo non porta a buon fine la rottamazione i giudizi in corso proseguono normalmente. Inoltre, il debitore può chiedere la sospensione dei giudizi pendenti presentando copia dell’istanza di sanatoria.
La sospensione disposta dal giudice opera fino a quando non si presenta la documentazione afferente il perfezionamento della sanatoria, nel qual caso è pronunciata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una qualsiasi delle parti.
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Luigi Lovecchio