Archivi categoria: Rottamazioni

Rottamazione delle cartelle, nuova chance per i ritardatari

Una nuova chance per i ritardatari della rottamazione. Per chi ha “saltato” la prima o unica rata del 31 luglio scorso c’è la possibilità di non essere tagliato fuori dalla rottamazione-ter rimettendosi in carreggiata e versando entro il 30 novembre (in realtà, la scadenza slitta al 2 dicembre in quanto cade di sabato). Anche se l’intenzione è di archiviare la stagione dei condoni, le prime bozze del decreto fiscale puntano almeno a salvaguardare il gettito di una dei tasselli della pace fiscale varata con il governo M5S-Lega. Di fatto, si parifica la scadenza di versamento tra chi ha aderito alla rottamazione-ter entro il 30 aprile (o “arrivava” dalla rottamazione-bis ancora era uno dei debitori nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016) e chi, invece, ha presentato l’istanza approfittando della finestra riaperta dal decreto crescita fino al 31 luglio scorso. Questi ultimi, infatti, erano già chiamati a pagare la prima o unica rata del piano di rottamazione entro il 30 novembre. Scadenza entro la quale va versata anche la prima o unica rata del saldo e stralcio. Ora si punta a parificare il termine anche per chi avrebbe dovuto già saldare il proprio conto (o almeno la parte iniziale) entro il 31 luglio scorso.

Una misura per cui è stimato un gettito aggiuntivo, naturalmente limitato, dal 2019 al 2023. Tanto per citare solo l’anno in corso e il prossimo, secondo le prime stime dei tecnici, si attendono rispettivamente 46 milioni di euro (di cui 23 per l’Erario) e 52 milioni di euro (la metà è relativa a entrate erariali). Un contributo ulteriore per consolidare i risultati attesi da agenzia delle Entrate-Riscossione, che per il 2019 punta a raggiungere complessivamente tra riscossione ordinaria e straordinaria (voce che comprende gli incassi da pace fiscale) 9,1 miliardi di euro. Una prospettiva che può «essere raggiunta e anche forse superata di poco», come ha dichiarato il presidente di Ader (nonché direttore dell’agenzia delle Entrate), Antonino Maggiore, in audizione presso la commissione Finanze della Camera. Finora sono stati incassati in tutto 6 miliardi: 4,3 da riscossione ordinaria e 1,7 da quella straordinaria, che significa sostanzialmente incassi da rottamazione (la sanatoria che consente di chiudere i conti senza sanzioni e interessi di mora). In realtà, però, la rottamazione ha finito con l’avere un effetto drenante sulla riscossione ordinaria. Anche se proprio l’ultima edizione ha raccolto 1,7 milioni di domande tra quelle presentate entro il 30 aprile e quelle pervenute con la finestra che si è chiusa appunto il 31 luglio. Proprio al 31 luglio la percentuale dei pagamenti è risultata pari al 54,5% delle domande: un dato che sta inducendo, appunto, a pensare di dare una seconda chance a chi non ha versato entro i termini.

Ma nella pace fiscale del precedente Governo c’è anche un’altra misura che ha inciso su agenzia delle Entrate-Riscossione. Si tratta dello stralcio automatico delle mini-cartelle fino a mille euro dal 2000 al 2010. Un condono ritornato alla ribalta negli ultimi giorni per una sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che (anticipata sul Quotidiano del Fisco dello scorso 2 ottobre), che ha ricompreso nel perimetro anche le cartelle relative ai bolli auto non pagati nel periodo interessato. Lo stralcio delle mini-cartelle ha interessato una montagna di 31,2 miliardi di debiti che quindi non saranno più riscossi perché definitivamente condonati.

Resta, però, un’altra montagna di crediti non ancora riscossi e accumulatisi dal 2000 in poi. Per l’esattezza si tratta di 1.339 miliardi di euro, in base al dato aggiornato fornito ieri da Maggiore in audizione. Una montagna che però può partorire solo un topolino in termini di incassi potenziali reali, perché l’importo realmente aggredibile è di 78,5 miliardi: poco meno del 6 per cento. Anche per questo il Governo sta pensando di inserire nel decreto fiscale la norma che consente di ridurre in automatico i rimborsi da 730 e Redditi per chi ha un debito iscritto a ruolo (si vedano i servizi a pagina 2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rottamazione ter, la domanda blocca subito il recupero coattivo

L’anticipazione della trasmissione della domanda di rottamazione ter, rispetto alla nuova scadenza del 31 luglio, consente di fruire di una serie di vantaggi immediati. Questi vanno dal blocco delle azioni esecutive al rilascio dei certificati di regolarità fiscale e contributiva. Si tratta peraltro di una possibilità già effettiva, considerato che l’Ader ha appena pubblicato il nuovo modello DA – 2018 – R . Al riguardo, si ricorda innanzitutto che la pendenza del termine per la definizione agevolata degli affidamenti, disposta dall’articolo 16 bis, Dl 34/19 , non blocca automaticamente le procedure di recupero coattivo dell’agente della riscossione. Ne consegue che quest’ultimo potrà comunque iscrivere fermi amministrativi e ipoteche nonché notificare atti di pignoramento. Con la presentazione del modello di legge, invece, non possono essere promosse nuove azioni esecutive né adottate nuove misure cautelari.

Con riguardo ai vincoli già apposti, questi restano di regola in vigore fino al buon esito della procedura di rottamazione. Con il pagamento della prima rata, in scadenza al 30 novembre prossimo, tuttavia, il fermo viene sospeso con l’effetto che il veicolo può senz’altro circolare. Per quanto attiene inoltre alle procedure esecutive in corso (pignoramenti), la trasmissione della domanda ne impedisce la prosecuzione. Fa eccezione il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Va evidenziato in proposito che il medesimo effetto di blocco si verifica anche per i pignoramenti presso terzi in corso. Ne consegue che, ad esempio, il pignoramento dello stipendio o del conto bancario si blocca e le relative somme tornano a essere disponibili per il debitore. D’altro canto, si tratta del medesimo effetto che deriva dalla sospensione del fermo amministrativo, seppure quest’ultimo venga del tutto revocato solo al termine della definizione agevolata. Nel caso dei pignoramento in corso, la revoca definitiva si ottiene invece con il versamento della prima rata.

Un’altra conseguenza positiva della domanda di rottamazione consiste nel fatto che il debitore non si considera moroso né nei riguardi dell’agenzia delle Entrate nè nei riguardi dell’Inps, con riferimento ai carichi inclusi nell’istanza. Ne deriva che nei riguardi del debitore interessato verrà rilasciato un Durc negativo.

La presentazione del modulo DA – 2018 – R, inoltre, determina la sospensione delle rate delle dilazioni pregresse ancora in essere, in scadenza fino al 30 novembre 2019. Una volta che la domanda è accettata, peraltro, la dilazione pregressa è revocata ope legis con il decorso di quest’ultimo termine, sia che si versi sia che non si versi la prima rata di rottamazione. In concreto, dunque, la riattivazione del piano di rientro precedente è possibile solo se la domanda viene rigettata oppure se il debitore vi rinunci prima del 31 luglio.

Le medesime considerazioni valgono per le istanze di saldo e stralcio (modello SA – ST – R). A quest’ultimo proposito, si ricorda che se il debitore, persona fisica, indica nella domanda partite che non possono rientrare nello stralcio o possiede un Isee maggiore di 20mila euro (oppure non indica alcun valore), la domanda viene convertita d’ufficio dall’Ader in istanza di rottamazione ter.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rottamazione ter e saldo e stralcio, termini riaperti al 31 luglio 2019

Riaperti al 31 luglio 2019 i termini della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Sono ammessi anche tutti coloro i quali abbiano presentato l’istanza di definizione in ritardo, rispetto alla scadenza iniziale del 30 aprile 2019. Nessuna possibilità di ripensamento invece per i debitori che hanno trasmesso la domanda nei termini.

La legge di conversione del decreto crescita, nel testo approvato dalla commissione Finanze del Senato, ora all’esame dell’aula, offre dunque una nuova possibilità di sanare gli affidamenti effettuati al 31 dicembre 2017.

La disciplina di fondo resta quella originaria, con i necessari aggiornamenti derivanti dal riscadenziamento della prima o unica rata, prevista per il 30 novembre di quest’anno. Non possono invece beneficiare della riapertura le partite già incluse nell’istanza trasmessa entro la fine di aprile. Questo significa che i soggetti interessati non potranno approfittare della nuova scadenza per revocare la domanda già presentata, come è invece consentito dalla prassi dell’Ader entro i termini di legge. Nessun problema invece per includere nella sanatoria partite diverse da quelle indicate nell’istanza tempestivamente presentata in precedenza. La riapertura non vale inoltre nei riguardi dei carichi costituenti risorse proprie Ue e per l’Iva all’importazione. Il nuovo modello di istanza sarà pubblicato sul sito dell’Ader, entro cinque giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione. Non è chiaro se anche i debitori che hanno presentato in ritardo la domanda sul precedente modulo dovranno ritrasmettere la stessa compilata sul nuovo format. A stretto rigore, ciò non dovrebbe essere necessario. Entro luglio l’istanza può essere integrata o, si ritiene, revocata, secondo le regole già applicate nelle edizioni pregresse della disciplina agevolata. Il vantaggio è rappresentato dall’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Una volta inoltrata la domanda, si determinano subito gli effetti favorevoli per il debitore. In particolare:

a) sono sospese le rate di dilazioni pregresse che scadono fino al 30 novembre 2019. A quest’ultima data la dilazione è sempre e comunque revocata ope legis;

b) non possono essere intraprese nuove azioni esecutive e se in corso di regola non possono proseguire;

c) il debitore è «non moroso» per le Entrate e l’Inps.

Il pagamento può avvenire in rate con scadenza al 30 novembre 2019, per il 20%, e per la differenza in 16 rate di pari importo scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2020. Per i debiti derivanti dalla rottamazione bis, in scadenza al 7 dicembre 2018 e non pagati, il versamento deve avvenire a novembre 2019, per il 20%, e in otto rate scadenti nel 2020 e 2021. I soggetti che hanno rispettato il termine del 7 dicembre non devono fare nulla perché sono già entrati di diritto nella versione iniziale della rottamazione ter. Le somme dovute si comunicano entro il 31 ottobre 2019. Capitolo saldo e stralcio: ferma restando la scadenza della nuova domanda fissata al 31 luglio prossimo, sono confermate regole e tempistica originaria. Si ricorda che il pagamento delle somme può avvenire tramite compensazione con i crediti certificati per appalti e forniture Pa. Non è ammessa la compensazione con crediti d’imposta tramite F24. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale del dovuto, con la tolleranza di 5 giorni di ritardo.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rottamazione, istanze fino al 31 luglio. E-fattura con 12 giorni per l’emissione

Arriva il primo via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera alla riapertura dei termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle, ovvvero il condono per chi è in difficoltà economica con Isee fino a 20mila euro. Una proroga destinata a migliora i risultati già raggiunti dalla Pace fiscale al 30 aprile scorso e che ieri al Senato il direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, ha presentato in audizione alla Commissione Finanze: con 12,9 milioni di cartelle rottamate per un controvalore di oltre 38 miliardi di euro da cui emerge un potenziale gettito per le casse dell’Erario di 21,1 miliardi in 5 anni per la rottamazione ter e 6,5 miliardi per il saldo e stralcio, destinati a ridursi anche perché il condono per chi è in difficoltà economica offre uno sconto anche sulla quota capitale del 16, 20 e 35% in base all’Isee.

Per la riapertura dei termini l’emendamento dei relatori al Dl crescita, Giulio Centemero (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S), prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31 luglio prossimo potrà presentare all’agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamento solo di imposte e contributi senza sanzioni e interessi. Saranno ritenute valide anche le domande presentate dopo il 30 aprile 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita. Si potrà versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre prossimo o con un versamento dilazionato in 17 rate, la prima delle quali entro il 30 novembre. Per la prima rata sarà dovuto il versamento di almeno il 20% delle somme dovute ai fini dell’adesione alla sanatoria.

Con i voti di ieri nelle commissioni di Montecitorio è arrivato il via libera anche a tutte le altre norme di semplificazione degli adempimenti fiscali già votati dalla Camera nella proposta di legge “Ruocco-Gusmeroli”. Tra queste vanno ricordati i 12 giorni di tempo concessi per l’emissione della fattura elettronica dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Con un’altra norma di semplificazione dal 1° gennaio 2020 l’agenzia delle Entrate potrà verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione del pagamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Diventano, poi, regolari i registri Iva anche non in formato cartaceo, aggiornati e tenuti con sistemi elettronici, senza trascrizione su supporti cartacei se stampati in caso di un’eventuale richiesta degli organi di controllo. Sempre in tema di e-fattura e trasmissione telematica dei corrispettivi è arrivato l’ok all’esclusione per le luci votive. In materia di Iva per facilitare le imprese in cerca di liquidità diventano cedibili anche i crediti trimestrali.

Sulla fatturazione elettronica si è soffermato anche Maggiore al Senato precisando che «nei primi 5 mesi del 2019 si è registrato un maggior gettito Iva per 1,8 miliardi di euro. E credo che questo sia anche l’effetto positivo della fatturazione elettronica», stando almeno dall’analisi dei versamenti spontanei dei modelli F24. Non solo. Per Maggiore il sistema è ormai quasi a regime con 889 milioni di e-fatture inviate all’11 giugno, uno scarto del 2,9%, con 3,3 milioni di cedenti e un importo complessivo di circa 1.537 miliardi di euro, di cui 161 miliardi sono di imposta.

Fonte “Il sole 24 ore”

Liti pendenti, Fisco obbligato al rimborso dopo il no alla chiusura agevolata

Il Fisco, che comunica il diniego della chiusura della lite pendente, deve restituire le somme versate e non dovute. Il contribuente che si vede negare la chiusura ha infatti diritto al rimborso. L’eventuale diniego della sanatoria obbliga il Fisco a rimborsare le somme versate dal contribuente per una definizione che non è stata ritenuta valida. Il rimborso spetta se il diniego della sanatoria non è impugnato e non pendono più i termini per impugnarlo.

La scadenza del 31 maggio

La chiusura della lite pendente, a norma dell’articolo 6 del decreto legge 119/2018, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Se gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Dal 1° gennaio 2019 gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,8% annuo. In caso di «lieve inadempimento» nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del Dpr 29 settembre 1973 n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

•insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;

•tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Dagli importi dovuti per la chiusura della lite, si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Anche se non si deve pagare nulla, per avvalersi della definizione si deve comunque presentare la domanda entro il 31 maggio 2019.

La comunicazione del diniego

L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni davanti all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della lite è chiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nello stesso termine.

Il rimborso

In caso di diniego della chiusura della lite, valgono le indicazioni dell’agenzia delle Entrate, contenute nella circolare 4/E del 2 febbraio 2007, in occasione della sanatoria di cui alla legge 289/2002. Per l’agenzia delle Entrate, l’ufficio, qualora rilevi l’irregolarità della domanda di definizione o l’omesso integrale pagamento di quanto dovuto o della prima rata, notifica al ricorrente e deposita presso l’organo giurisdizionale il diniego della definizione della lite fiscale. Il diniego della sanatoria comporta che le somme versate dal contribuente devono essere rimborsate, purché sussistano determinate condizioni. È cioè necessario che il diniego non sia impugnato e che non pendano più i termini per impugnarlo. Insomma, il diniego deve essere definitivo, perché solo il decorso del termine per impugnarlo o il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce in merito alla sua legittimità rendono certo il mancato perfezionarsi della definizione.

La compensazione

Gli uffici, prima di procedere al rimborso, devono fare le verifiche del caso, quale, ad esempio, quella relativa alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del fermo amministrativo o della compensazione volontaria (articolo 28-ter del Dpr 602/1973). Questo articolo stabilisce che in sede di erogazione di un rimborso, l’agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario è iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendogli a disposizione le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l’agente notifica all’interessato una proposta di compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare. In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica alle Entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Introdotta una nuova chance agli inadempienti del 7 dicembre

Una delle maggiori criticità della normativa originariamente varata per la rottamazione ter era rappresentata dai rapporti con l’edizione precedente, la rottamazione bis (disciplinata dall’articolo 1 del decreto legge 148/17).
Mentre, infatti, i carichi inclusi nella prima rottamazione non perfezionata (il riferimento è l’articolo 6 del decreto legge 193/16) possono senz’altro essere ripresi nella nuova definizione secondo le regole generali, per quelli che sono oggetto della seconda versione della sanatoria era stata prevista una condizione di accesso.
Le disposizioni
della rottamazione bis

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare le regole della rottamazione bis:
per i carichi affidati dopo il primo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017, le rate massime erano cinque e scadevano nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019;
per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2016, occorreva distinguere a seconda che il debitore avesse o meno rate scadute a fine 2016, con riferimento a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016 (ovvero la data di entrata in vigore del decreto legge 193/16).
Nella prima ipotesi (cioè l’esistenza di rate scadute), per accedere alla rottamazione bis occorreva pagare in una unica soluzione l’importo relativo entro la fine di luglio 2018. In caso di inadempienza, la rottamazione bis era preclusa. Una volta versato l’importo dovuto a fine luglio, l’ammontare della definizione agevolata doveva essere pagato in tre rate, in scadenza nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Nella seconda ipotesi (cioè l’assenza di morosità pregresse) si pagava ugualmente in tre rate, alle medesime scadenze.
Il vincolo del 7 dicembre
I soggetti che avevano omesso di rispettare la scadenza di fine luglio, riferita alle morosità pregresse, potevano e possono tuttora accedere alla rottamazione ter, alle clausole ordinarie.
Per tutti gli altri debitori, invece, bisognava ottemperare alla condizione di ingresso, che era rappresentata dal versamento delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, entro e non oltre il 7 dicembre 2018.
Si trattava, da un lato, di una remissione in termini per i soggetti che non avevano rispettato puntualmente il calendario delle rate della rottamazione bis e, per altro verso, di una precisa causa ostativa all’accesso alla rottamazione ter.
E invero, in caso di inadempienza all’obbligo in scadenza al 7 dicembre, non solo si decadeva dalla rottamazione bis ma non si poteva neppure rientrare nella nuova definizione agevolata. Viceversa, i debitori che avevano rispettato quell’obbligo di pagamento hanno acquisito il diritto a vedersi includere, d’ufficio, il debito residuo nella rottamazione ter, con pagamento in 10 rate, diluite in cinque anni.
Il recupero
degli inadempienti

La legge 12/2019 di conversione del decreto semplificazioni ha recuperato i debitori inadempienti.
È stato infatti sancito che anche i soggetti che non hanno versato il dovuto entro il 7 dicembre, anche per un solo giorno di ritardo, possono presentare domanda di rottamazione ter.
In tale eventualità, tuttavia, il periodo di dilazione si riduce di due anni rispetto a quello ordinario. È infatti disposto che il pagamento debba avvenire in 10 rate di pari importo, scadenti nei mesi di luglio e novembre 2019, e successivamente nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Luigi Lovecchio

Sanatoria ancora più ampia ma senza rimedi per chi non versa

La rottamazione ter riguarda gli affidamenti effettuati fino al 31 dicembre 2017. La nozione di affidamento prescinde del tutto dalla data di notifica della cartella di pagamento, poiché attiene alla trasmissione del flusso di carico dall’ente creditore (ad esempio l’agenzia delle Entrate) all’agente della riscossione. A tale fine, vale la data di effettivo invio del file e non la data convenzionale di presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione. Ne deriva che possono essere rottamate anche le partite prese in carico il 10 gennaio 2018, poiché tale data riguarda tutte le trasmissioni eseguite nella seconda metà di dicembre 2017.
Sotto il profilo soggettivo non vi sono preclusioni di sorta. Chiunque può dunque avvalersi della definizione agevolata, a prescindere dalla natura giuridica (privato, impresa, società, ente). Dal lato oggettivo, sono rottamabili tutte le entrate, con le eccezioni tassativamente previste dalla legge. Queste sono:
il recupero degli aiuti di Stato;
le somme da condanna della Corte dei conti;
le sanzioni pecuniarie comminate da autorità penali;
le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive.
A quest’ultimo riguardo, la norma di riferimento precisa che sono comunque condonabili le somme aggiuntive alle multe stradali, e cioè gli interessi moratori, comprese le maggiorazioni semestrali di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981. Per individuare le sanzioni non condonabili, in quanto diverse da quelle tributarie, la circolare n. 2 del 2017 delle Entrate ha rilevato che occorre verificare se si tratta di sanzioni attribuite alla giurisdizione dei giudici tributari.
Il vantaggio della definizione consiste nell’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Restano dovuti sorte capitale e interessi affidati all’agente della riscossione, aggio, costo di notifica della cartella e eventuali spese per procedure esecutive o cautelari. Non è possibile dedurre dall’importo della definizione le somme versate a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione.
La procedura
Per accedere alla definizione, occorre presentare un apposito modulo (DA – 2018) entro il 30 aprile 2019 all’agente della riscossione competente per territorio. Entro il 30 giugno, l’Ader comunica al debitore l’importo delle somme dovute in ciascuna rata. Al riguardo, l’interessato può scegliere di pagare sino a un massimo di 18 rate, delle quali le prime due, pari al 10% ciascuna, in scadenza a luglio e novembre di quest’anno, e le altre sedici in quattro quote annuali, in scadenza negli anni dal 2020 al 2023. È prevista una tolleranza massima di 5 giorni di ritardo nel versamento di ciascuna rata, senza interessi. Se non si rispetta una qualsiasi delle scadenze di legge, ritardo compreso, si decade irrimediabilmente dalla definizione, con l’effetto che non solo si ripristina il debito originario ma per di più è fatto divieto di rateizzare il debito residuo.
Modalità di pagamento
Il pagamento potrà avvenire: mediante domiciliazione in conto corrente bancario; mediante bollettini precompilati; presso gli uffici dell’agente della riscossione. In quest’ultima tipologia, rientra anche la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti certificati verso la pubblica amministrazione, a titolo di appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali, secondo le regole stabilite dal decreto delle Finanze del 24 settembre 2014, a prescindere dalla data di maturazione del credito. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione con i crediti d’imposta attraverso il modello F24.
Dilazioni pregresse
Un altro elemento di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dai rapporti con le dilazioni esistenti alla data di trasmissione della domanda. Se per un verso trova conferma la regola secondo cui con la trasmissione dell’istanza si sospende il pagamento di tutte le rate in scadenza fino al 31 luglio 2019 (scadenza della prima rata della rottamazione), si dispone nel contempo che, decorso il 31 luglio, le dilazioni sono automaticamente revocate, che si paghi o meno la prima quota della definizione agevolata. Non è inoltre riproposta la norma secondo cui se la domanda è presentata non oltre 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, si può sempre rateizzare il debito, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione. Questo significa, in concreto, che, una volta che la domanda di definizione agevolata è stata accolta dall’Ader, non è mai possibile riattivare la dilazione pregressa. L’ultima chance è rappresentata dalla revoca della domanda di rottamazione ter che però deve avvenire necessariamente entro il 30 aprile.
Effetti dell’istanza
All’istanza di rottamazione è collegata una pluralità di effetti. Sotto il profilo della moratoria delle azioni di recupero dell’Ader, è sancito che, dopo la trasmissione della domanda, non è possibile adottare nuovi fermi e ipoteche né intraprendere nuove azioni esecutive. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 3 del Dl 119/18, una volta trasmessa l’istanza, il debitore non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28 ter e 48 bis, Dpr 602/73.
La prima norma citata riguarda il potere dell’agente della riscossione di notificare al soggetto moroso destinatario di un rimborso fiscale, qualunque sia l’importo di esso, una proposta di compensazione volontaria del credito in via di erogazione con le somme a ruolo. In caso di rifiuto, l’Ader provvede a notificare un pignoramento presso terzi.
La seconda disposizione prevede che gli enti pubblici che erogano pagamenti maggiori di 5mila euro, prima di eseguire il versamento, devono consultare il sistema informativo dell’Ader per verificare se il beneficiario abbia pendenze almeno pari a 5mila euro. Se risultano morosità verso il sistema pubblico di riscossione coattiva, l’ente deve sospendere il versamento, fino a concorrenza della cifra a ruolo. L’agente della riscossione provvede a notificare il pignoramento presso terzi. Infine, sempre con la mera trasmissione dell’istanza, si rende disponibile il rilascio del Durc, relativamente ai carichi inclusi nella stessa. In caso di successiva decadenza dalla procedura agevolata, l’Inps provvede a revocare il Durc.
In sintesi, la presentazione della domanda di sanatoria consente agli operatori economici, da subito, di partecipare a procedure a evidenza pubblica.
I contenziosi
Sono ammessi alla definizione agevolata anche i carichi per i quali pende un contenzioso. In tale eventualità, con la compilazione della domanda il debitore assume l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi. È stabilito che tale impegno è condizionato al perfezionamento della definizione agevolata. Ne deriva che se il debitore per qualsiasi motivo non porta a buon fine la rottamazione i giudizi in corso proseguono normalmente. Inoltre, il debitore può chiedere la sospensione dei giudizi pendenti presentando copia dell’istanza di sanatoria.
La sospensione disposta dal giudice opera fino a quando non si presenta la documentazione afferente il perfezionamento della sanatoria, nel qual caso è pronunciata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una qualsiasi delle parti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Luigi Lovecchio

Condoni con giochi di prestigio

Riusciranno i nostri eroi? Riusciranno contribuenti e professionisti a navigare nelle acque melmose di questa raffazzonata “pace fiscale”? Dove poco o nulla sembra funzionare. E dove, uno dopo l’altro, rischiano di incagliarsi molti dei dieci condoni tributari giunti pomposamente in porto tra la fine di ottobre del 2018 e l’inizio del nuovo anno.
La sanatoria multiforme si candida a diventare il nuovo tormentone di stagione. Un tormentone che andrà a sommarsi alle sofferenze per la fatturazione elettronica, ai mille dubbi irrisolti del nuovo regime forfettario, agli spesometri e agli esterometri (appesi alla solita proroga solo annunciata), alle lettere di compliance e chissà a cos’altro, dalle certificazioni uniche ai bilanci che già pretendono attenzione e che stanno portando i commercialisti sulla soglia dello sciopero. Maledetta primavera, verrebbe da dire.
Sui condoni, come molti avevano previsto, il passaggio dalla legge alla sua applicazione fa ora emergere con chiarezza tutte le contraddizioni tipiche di norme pasticciate, scritte male, senza logica e senza competenze. Così un’operazione propagandata con la volontà di dare un aiuto a una folta schiera di contribuenti si sta via via rivelando un boomerang di complicazioni e di burocrazia.
Persino il più banale degli interventi – la rottamazione d’ufficio delle cartelle fino a mille euro notificate tra il 2000 e il 2010 – rischia di incepparsi sulle obiezioni dell’Inps che attende dai ministeri competenti un chiarimento su come interpretare la soglia dei mille euro: con o senza le sanzioni? Prima o poi, naturalmente, qualcuno risponderà. Ma è singolare che persino l’Inps non sia in grado di applicare una norma di legge senza l’aiutino di una “interpretazione autentica”.
E vogliamo dire della sanatoria sugli errori formali (gettito atteso: circa 900 milioni)? Qui siamo alla magia, ai giochi di prestigio: la prima sanatoria fiscale dove nessuno, ma proprio nessuno, ha la minima idea di che cosa si debba/possa sanare. Non lo sanno i normali cittadini, e questo è comprensibile. Non lo sanno i professionisti, e questo comincia a essere più grave. Non lo sa l’amministrazione finanziaria (o, almeno, non l’ha ancora detto), e qui siamo quasi all’allarme. Ma, soprattutto, non lo sapeva neppure la “manina” che nella legge di Bilancio ha scritto la norma, e qui siamo più o meno al manicomio. Risultato: come ha ricordato Antonio Iorio sul Sole 24 Ore, la sanatoria delle irregolarità formali non interessa in concreto quasi nessuno, perché «la sanzione per violazione formale (posto che sia ancora perseguibile), per come è intesa dalle Entrate e dalla Cassazione, è l’ultimo dei pensieri del contribuente che spesso si vede perseguito per singolari interpretazioni dei verificatori che sfociano in irregolarità sostanziali irrilevanti ai fini della sanatoria».
Un caso estremo, si dirà. Non proprio. Si prenda la sanatoria dei Pvc, i processi verbali di constatazione. La sanatoria si fa pagando il 100% delle imposte contestate. Ma tutti gli operatori, diversamente da chi ha scritto la norma, sanno che molto spesso i Pvc contengono la contestazione di somme che vengono poi drasticamente ridotte. Perché perdere tempo e denaro?
A salvarsi, almeno un po’, è la nuova rottamazione. Che, evidentemente, ha saputo mettere a frutto la lunga esperienza maturata negli ultimi anni. Tutti però hanno bisogno di una bussola speciale per orientarsi tra prima rottamazione, rottamazione bis, rottamazione ter, passerella dalla bis alla ter, ripescaggio nella ter per chi non aveva pagato la bis, e poi ancora, vecchie rate, nuove rate…un delirio. Che, evidentemente, si manifesta in modo ancor più pesante nella versione speciale del “saldo e stralcio”, altra misura strillata per aiutare chi non ha pagato perché in difficoltà economica, che sembra procedere a rilento tra modelli Isee da compilare e pagamenti che, seppur con generosi sconti, sono comunque da effettuare.
Il governo dalle sanatorie si aspetta oltre 5 miliardi di maggiori entrate (in cinque anni). Ci sarà tempo per fare il bilancio dell’operazione. In genere, ai contribuenti i condoni piacciono, specie quando il percorso è lineare e non presenta esso stesso altri rischi.
Che succederà nei prossimi mesi non è facile da immaginare. Se la compagine di governo dovesse sopravvivere all’esito del voto europeo, lo scenario di una manovra di metà anno – oggi da tutti bollata come “non prevista” – non sarà forse così assurda. Ed ecco allora che la pace fiscale tornerà di attualità anche nei palazzi del governo. Qualche riapertura e proroghetta non si nega mai a nessuno. Con nuovi equilibri politici e con nuove (e pressanti) esigenze di fare cassa, la partita sarà diversa è, chissà, potrebbero anche riemergere soluzioni più corpose di sanatoria, sulle quali Lega e M5s si erano pesantemente divisi in autunno. Matteo Salvini, intanto, si è portato avanti e ha rilanciato “il saldo e stralcio” per le imprese in difficoltà. Luigi Di Maio ha nuovamente sfoderato il bastone del carcere per chi evade, che però dopo la carota dei dieci condoni non sembra avere una grande credibilità.
Qualche giorno fa, sul Sole 24 Ore, ci ha pensato Enrico De Mita a demolire la politica dei condoni: «Le sanatorie – ha scritto – non solo violano i principi fondamentali del diritto tributario costituzionale, ma convinceranno una volta per tutte i contribuenti onesti che non vale la pena osservare gli obblighi tributari. Tanto, un condono prima o poi arriva».
I condoni sono iniqui, immorali e diseducativi. Ma se la politica decide di farli, almeno li faccia bene. Per evitare il rischio che a qualcuno venga la brillante idea di inventarsi persino “il condono del condono”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Salvatore Padula

Rottamazione-ter, chi non ha versato il 7 dicembre 2018 deve ripresentare l’istanza

I soggetti che non hanno versato le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione-bis entro il 7 dicembre per accedere alla rottamazione ter devono presentare il modello Da 2000 – 2018 entro la fine di aprile. Se il debitore compila la domanda di saldo e stralcio senza indicare il valore Isee oppure indicando un valore scaduto la domanda sarà convertita in richiesta di rottamazione-ter, con pagamento della prima rata a novembre 2019. Sono le principali precisazioni che si ricavano dalla lettura dei nuovi modelli e delle nuove istruzioni pubblicati sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) per recepire le modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto sulle semplificazioni (legge 12/2019)

I soggetti che hanno omesso il versamento delle prime tre rate della rottamazione-bis entro il 7 dicembre possono accedere alla nuova definizione agevolata degli affidamenti. In tal caso, il versamento deve avvenire entro tre anni in luogo di cinque. Inoltre, mentre l’ingresso nella rottamazione ter è automatico per chi ha rispettato la scadenza del 7 dicembre, i debitori che non hanno pagato o hanno pagato in ritardo, anche per un solo giorno, le somme in esame, a tale scopo, devono presentare l’istanza entro il 30 aprile prossimo.

Con riferimento al saldo e stralcio, la stessa legge di conversione del decreto semplificazioni ha dimezzato (da otto a quattro anni) il periodo di pagamento del carico definito in tutti i casi in cui il debitore confluisca nella rottamazione ter, per difetto dei requisiti di accesso allo stralcio. Si tratta dei casi in cui il valore Isee è più alto di 20mila e/o i debiti inclusi nell’istanza non rientrano in quelli previsti dalla legge (ad esempio, debiti da accertamenti esecutivi).

Nelle istruzioni alla compilazione del modello Sa – St è stato altresì precisato che la medesima conversione si verifica se il debitore non indica il valore Isee oppure indica un valore scaduto. Viene ora chiarito che anche in queste ipotesi la dinamica temporale degli adempimenti resta quella speciale prevista nella disciplina del saldo e stralcio, e non quella ordinaria della rottamazione-ter. Questo significa in concreto che anche nelle fattispecie indicate (Isee scaduto o omesso) il pagamento della prima rata, pari al 30%, deve avvenire entro novembre e non luglio 2019.

E sempre la legge di conversione del decreto semplificazioni ha previsto l’allineamento delle scadenze della definizione agevolata 2018 per le risorse Ue e per l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione a quelle della rottamazione-ter (18 rate in 5 anni).

Fonte “Il sole 24 ore”

La rottamazione-ter riparte e riapre ai respinti dal «saldo e stralcio»

La terza rottamazione è pronta ad accogliere altri contribuenti. Con le novità del cosiddetto decreto semplificazioni viene esteso l’accesso ai contribuenti che non hanno versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per le precedenti rottamazioni (articolo 3, comma 23, del Dl 119/2018, come modificato dal decreto semplificazioni).
Per accedere alla rottamazione ter, questi soggetti devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019.
Le altre otto rate successive si dovranno pagare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, a partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.
Resta fermo che, così come per gli altri contribuenti che intendono avvalersi della terza rottamazione, si deve presentare la domanda all’agente della Riscossione entro il 30 aprile 2019.
Un’altra novità del decreto semplificazione riguarda i debitori che presentano entro il 30 aprile 2019 la dichiarazione per accedere alla speciale definizione a saldo e stralcio e che vengono “respinti” perché non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili in base alle norme sulla speciale definizione, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo il saldo e stralcio.
Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019 che nega l’accesso alla rottamazione a saldo e stralcio, l’agente della Riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter di cui all’articolo 3 del Dl 119/2018, sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.
È inoltre stabilito che, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23, del decreto legge 119, cioè i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da pagare relative alle precedenti rottamazioni, devono essere versate in unica soluzione o in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30%, entro il 30 novembre 2019.
Il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Per accedere alla definizione a saldo e stralcio deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l’Isee del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro.
Al riguardo, si ricorda che l’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Le persone fisiche, che possono accedere alla quarta rottamazione a saldo e stralcio, con sconti variabili dal 65 al 90%, possono anche “abbandonare” le precedenti rottamazioni che non si sono ancora perfezionate con il versamento delle somme dovute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Salvina Morina
Tonino Morina

Stop a mini cartelle per 32 miliardi non più incassabili

Pace fiscale. Cancellati i debiti fino a mille euro per 12,6 milioni di contribuenti ma restano in sospeso i carichi affidati dall’Inps La perdita di gettito stimata risulta di 524 milioni di euro
Sono circa 13 milioni i contribuenti ad aver beneficiato della cancellazione delle micro-cartelle fino a 1.000 euro. Più che di cartelle per l’esattezza si tratta di 114,44 milioni di “partite” affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010 e che agenzia Entrate- Riscossione ha stralciato perché inferiori a “quota mille”. E se è vero che «la somma fa il totale» (per dirla alla Totò), lo stralcio dal magazzino della ex-Equitalia delle micro-cartelle calcolato in euro è pari a 32 miliardi.
Uno stralcio calcolato dall’amministrazione finanziaria e dal Governo, senza nessun allarme per la tenuta dei già deboli conti pubblici. Come si legge nella relazione al decreto legge fiscale collegato alla manovra che introduce la sanatoria delle micro-cartelle, si tratta di somme in assoluto non più recuperabili. Somme la cui cancellazione produce una perdita di 524 milioni, calcolata come il 3,5% del gettito di quasi 15 miliardi atteso dalla rottamazione-ter (11,1 miliardi), dalla rottamazione-bis per i pagamenti 2018 (821 milioni) e per i “confluiti” nella terza edizione della sanatoria (circa 3,1 miliardi). In sostanza la perdita di gettito per l’Erario è quanto non incasserà dalle rottamazioni proprio con le mini-cartelle del tutto stralciate.
Come anticipato, lo stralcio riguarda 114,4 milioni di «partite». Con questo termine si intende il valore riferito al singolo procedimento di controllo chiuso dall’amministrazione finanzairia con uno specifico atto impositivo, di liquidazione e di riscossione. Differente dal ruolo che invece rappresenta un insieme di partite affidate all’agente della riscossione.
Proprio sul valore delle singole partite, come anticipato su queste pagine, è in atto da fine anno un confronto tra Inps e amministrazione finanziaria. A tutt’oggi non sono state ancora cancellate le posizioni debitorie targate Inps. Lo stesso presidente dell’Istituto, Tito Boeri, ha reso noto nel corso dell’audizione al Senato sul reddito di cittadinanza e quota 100, di essere in attesa di un chiarimento del ministero del Lavoro proprio su come si deve intendere la soglia dei mille euro. Per l’Inps le sanzioni civili maturate nel corso degli anni vanno conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia dei mille euro. Di diverso avviso il Mef che ha già chiarito all’Inps che la soglia va individuata nel valore originariamente affidato agli agenti (si veda Il Sole 24 Ore del 5 febbraio). E, prendendo per buona la percentuale del 13-14% sul peso delle cartelle Inps sul totale, si può ipotizzare che al momento resterebbe sospesa la cancellazione di centinaia di miliaia di partite “previdenziali e contributive” per un controvalore di circa 4 miliardi.
Ma perché il Fisco ha rinunciato a recuperare cartelle per 32 miliardi di euro complessivi? Per circa oltre 4,3 miliardi di euro si tratta di partite relative a soggetti deceduti e a imprese che hanno cessato qualsiasi attività. Altra quota di pesa, sopra i 3,2 miliardi, invece, sono debiti di nullatenenti o di soggetti non presneti nell’anagrafe tributaria. Ci sono poi i falliti o con procedure concorsuali in corso e, anche se in minima parte, contribuenti con debiti sospesi per provvedimenti amministrativi o per contenziosi in atto.
Insomma si tratta di micro-cartelle impossibili o quasi impossibili da incassare e su cui lo Stato, per altro, negli anni ha dovuto sostenere dei costi. Basti pensare alla continua attivazione di atti interruttivi della prescrizione o di iniziative di azioni di recupero pressoché inefficaci. Inoltre con la cancellazione di queste cartelle si evita di anticipare e poi imputare agli enti creditori le spese per procedure cautelari ed esecutive nell’inutile tentativo di recuperare micro-somme di difficile o impossibile esazione.
Tra le curiosità merita attenzione la distribuzione territoriale delle micro-cartelle cancellate. La Campania con oltre 20 milioni e mezzo di partite stralciate e con un controvalore di 5,1 miliardi si colloca al primo posto della classifica seguita dai circa 18 milioni di partite per 4,7 miliardi e la Lombardia con 15,7 milioni di poste cancellate (4,5 miliardi di valore complessivo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Marco Mobili

Nella definizione dei Pvc soltanto i maggiori imponibili

Nella dichiarazione solo elementi che derivano dal processo verbale
Per la definizione agevolata dei Pvc occorre presentare una particolare dichiarazione nella quale vanno indicati esclusivamente i maggiori imponibili (e le maggiori imposte dovute) derivanti dal processo verbale.
L’articolo 1 del Dl 119/2018 prevede che, ai fini della definizione dei processi verbali di constatazione, il contribuente deve presentare la «relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate». In pratica, il contribuente deve inviare, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna imposta oggetto di constatazione, la relativa dichiarazione nella quale vanno indicati gli imponibili e le conseguenti imposte derivanti dal Pvc. La norma non la definisce espressamente come dichiarazione integrativa, anche perché la definizione agevolata può essere utilizzata anche da chi originariamente ha omesso di presentare la dichiarazione.
Nel Provvedimento delle Entrate del 23 gennaio scorso viene stabilito (punto 3.2) che occorre barrare nel frontespizio della dichiarazione relativa all’annualità oggetto di definizione la casella “correttiva nei termini” anche nel caso in cui è stata omessa la dichiarazione originaria. Probabilmente, tale modalità di indicazione si deve alla necessità di contraddistinguerla dalle altre dichiarazioni integrative (ad esempio, da quelle da ravvedimento operoso). Tuttavia, quello che risulta un po’ criptico, al di là della barratura della casella, è il fatto che nel Provvedimento (punto 3.1) si specifica che nella dichiarazione «a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale». Sembrerebbe, in prima battuta, che a fronte di un reddito di 100 dichiarato originariamente e, ad esempio, di spese constatate come non inerenti per 60, il contribuente debba indicare nella dichiarazione solamente 60 e non 160. La cosa lascerebbe davvero perplessi perché sarebbero evidenti le difficoltà di calcolo, ad esempio, per i soggetti Irpef.
Il Provvedimento, sempre al punto 3.1, stabilisce che la modalità di indicare esclusivamente i maggiori imponibili e le maggiori imposte vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Da qui, forse, si comprende il significato di quanto stabilito dal Provvedimento. È chiaro, infatti, che se un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione non ha senso prevedere che lo stesso deve indicare esclusivamente i maggiori imponibili derivanti dalle violazioni constatate. Evidentemente, tutto ciò che andrà a dichiarare risulterà un maggiore imponibile. Così che l’affermazione contenuta nel Provvedimento va interpretata nel senso che il contribuente, nella dichiarazione che presenta a seguito dell’adesione agevolata al Pvc, dichiara “esclusivamente” ciò che deriva dal processo verbale stesso. In sostanza, nella specifica dichiarazione non possono trovare luogo altre vicende che non derivano dal verbale. Ad esempio, il contribuente non potrà indicare nuovi componenti negativi di reddito non riconosciuti dal verbale e non indicati nella dichiarazione originaria, così come non potrà indicare altri componenti positivi non derivanti dal verbale (che fruirebbero della non sanzionabilità).
Questo appare il significato da attribuire alla previsione contenuta nel Provvedimento. Va ad ogni modo rilevato che la volontà sembra essere quella di non assegnare la natura di vera e propria dichiarazione integrativa alla dichiarazione che si presenta in seguito alla definizione agevolata dei Pvc. Anche se tale lettura determina più di qualche perplessità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Dario Deotto

Rottamazione delle cartelle riaperta a chi non ha versato le rate 2018

La nuova rottamazione delle cartelle pronta ad accogliere anche chi non ha saldato entro il 7 dicembre scorso le somme dovute per il 2018. La riapertura dei termini è contenuta in un emendamento al Dl semplificazioni approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato. E non è la sola novità fiscale licenziata ieri. Tra queste, lo stop alla tassa sulla bontà con il ritorno dell’Ires agevolata al 12% per il non profit almeno fino a quando non saranno individuate «misure di favore», compatibili con le regole Ue, in linea con la riforma del terzo settore. Definito il perimetro di applicazione della web tax. C’è poi l’adeguamento alla direttiva Ue che semplifica l’Iva per l’e-commerce di prestazioni di servizi delle telecomunicazioni e teleradiodifussione offerti in forma digitale. Con lo stesso correttivo si prevede il rilascio della certificazione di regolarità fiscale per chi aderisce alla rottamazione delle cartelle. Mentre sul fronte contributivo viene concesso più tempo ai datori di lavoro per mettersi in regola e non essere sanzionati con il Durc: 24 mesi in luogo dei tre mesi attuali.
Riapertura rottamazione
Il correttivo consente l’accesso alla rottamazione-ter, introdotta dal Dl fiscale di fine anno, anche ai debitori che, dopo aver aderito alla rottamazione-bis (Dl 148/2017), non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. Attenzione, però. I debitori che vorranno salire sul treno della nuova definizione agevolata avranno tre anni per versare a rate gli importi dovuti e non cinque come prevede la rottamazione ter. Dovranno, quindi, concludere i pagamenti entro il 30 novembre 2021, anziché entro il novembre 2023.
Saldo e stralcio
Modificato anche il «saldo e stralcio», la definizione agevolata delle cartelle per chi è in difficoltà economica con un Isee fino a 20mila euro. Si precisa che le persone giuridiche, in quanto escluse da questa tipologia di sanatoria, non possono beneficiare del transito automatico dalla rottamazione-ter allo stesso «saldo e stralcio». Al contrario potranno transitare automaticamente nella rottamazione-ter anche i soggetti che non hanno versato integralmente, entro il 7 dicembre 2018, le somme dovute per la rottamazione bis, a condizione che versino entro il 30 novembre 2019 il 30% del totale dovuto e completino il pagamento entro il 30 novembre 2021.
Web tax
Con un altro emendamento approvato ieri dalle Commissioni si chiarisce che non si considerano servizi digitali, e quindi sono esonerati dall’applicazione della nuova digital tax introdotta dalla legge di Bilancio, la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell’interfaccia contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento. In questo modo, ad esempio, non rientrano tra le prestazioni oggetto di prelievo quelli forniti dalle imprese di telefonia, i servizi di pagamento digitali (Pay pal),il marketplace dei software, borsa italiana e borsa elettrica. Viene escluso anche lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico delle attività e dei servizi di investimento. Non sconteranno la web tax anche le attività e i servizi di investimento e i servizi di ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Marco Mobili

Semplificazioni, verso un’altra chiamata per la rottamazione-ter

Nuova chance per chi ha perso il treno della nuova rottamazione delle cartelle introdotta dal decreto fiscale. Lo prevede uno degli emendamenti al decreto semplificazioni, all’esame del Senato, firmati dai relatori Daisy Pirovano (Lega) e Mauro Coltorti (M5S). Si consente l’accesso alla terza edizione della definizione agevolata dei ruoli esattoriali 2000-2017 anche ai debitori che, dopo aver aderito alla cosiddetta “rottamazione-bis”, non hanno integralmente pagato entro il 7 dicembre 2018 tutte le somme dovute per l’anno appena trascorso e che erano dovute nei mesi di luglio, settembre e ottobre scorsi.
Il pacchetto di emendamenti dei relatori dovrebbe essere presentato oggi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rottamazione, ultimo appello per pagare le vecchie rate

Oggi è l’ultimo giorno per pagare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, e “salvare” così le precedenti rottamazioni cartelle. Per i debitori che vi provvedono, così come anche per i contribuenti che hanno pagato le rate nei termini di legge, è previsto il differimento automatico del versamento delle restanti somme. Queste potranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

A questo fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, insieme ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate in quanto di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’articolo 3, comma 21, del Dl 119/2018 (già approvato con modifiche dal Senato e ora all’esame della Camera) rimette in bonis i morosi della rottamazione-bis, e non prevede alcuna penalità per i contribuenti interessati, ma consente di godere delle più comode modalità di pagamento in caso di regolarizzazione dei pagamenti dovuti entro il 7 dicembre 2018. Pertanto, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione -bis, per non perdere i benefici connessi alla rottamazione, dovranno versare entro oggi, 7 dicembre, rispettivamente:
•con riferimento ai ruoli gennaio-settembre 2017, le somme non ancora versate delle rate già scadute nei mesi di luglio 2018 (prima rata) e settembre 2018 (seconda rata) nonché quelle il cui originario pagamento era previsto per il 31 ottobre 2018 (terza rata);
•con riferimento ai ruoli 2000 – 2016, le somme relative alla prima rata con scadenza 31 ottobre 2018.

Ad esempio, un contribuente che, con la rottamazione-bis, ha rottamato le cartelle fino al 2016 non incluse nella prima sanatoria, doveva pagare il debito in 3 rate, scadenti il 31 ottobre 2018, il 30 novembre 2018 e il 28 febbraio 2019. In questo caso, pagando oggi la rata di ottobre 2018, il residuo debito, corrispondente alle rate di novembre 2018 e febbraio 2019, che è il 60 per cento, sarà interessato dalla rottamazione ter e potrà essere pagato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

Resta, tuttavia, salva la facoltà per il debitore di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate residue. Il mancato pagamento entro oggi delle somme dovute sulle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 determinerà una preclusione ai contribuenti interessati, in quanto i debiti afferenti i carichi oggetto della precedente istanza di rottamazione non potranno più essere definiti attraverso la nuova edizione della sanatoria e la dichiarazione eventualmente presentata sarà dichiarata improcedibile. Pertanto, il mancato pagamento precluderà ai debitori la possibilità di ripresentare, con riferimento agli stessi carichi, una nuova domanda di rottamazione.

Fonte “Il sole 24 ore”