È autoriciclaggio il riscatto polizza con reinvestimento

La Corte di cassazione continua a precisare le condotte ed i requisiti necessari per individuare il reato di autoriciclaggio (articolo 648, 1-ter del Codice penale) configurando tale delitto anche per chi riscatta una polizza assicurativa con denaro regolarizzato attraverso il cosiddetto scudo fiscale per poi sottoscriverne altre due sempre intestate a suo nome.

Tale denaro era di provenienza illecita poiché secondo la tesi dell’accusa era stato distratto dal patrimonio di una società di capitali.

Secondo la seconda sezione penale della Cassazione (sentenza 9681/19 depositata ieri) anche il disinvestimento di una polizza ed il successivo reinvestimento delle medesime somme costituisce reato di autoriciclaggio in quanto è necessario valutare la reale natura dell’operazione relativa all’acquisto di una polizza vita, verificando la specifica struttura del contratto ed individuando la causa specifica dello stesso, procedendo pertanto ad una articolata analisi del contratto.

La Cassazione conferma così la motivazione del giudice di merito che aveva considerato l’operazione un “meccanismo” idoneo ad integrare un sistema di reinvestimento, poiché l’utilizzo del denaro, anche alla luce dell’operazione segnalata come sospetta ai fini antiriciclaggio dalla Banca d’Italia, non poteva essere considerato come diretto godimento dell’autore del reato e quindi solo per uso personale, che avrebbe escluso la punibilità.

Inoltre l’intera condotta è stata considerata idonea a configurare il delitto poiché l’operazione di disinvestimento e successivo investimento in due distinte polizze avrebbe reso possibile la dissimulazione dell’origine delle somme.

Si è infatti considerata tale attività idonea anche solo ad “allontanare” in modo mediato la correlazione tra i due controvalori trasferiti e la consistenza totale originaria della somma di provenienza illecita.

Così facendo la Suprema corte ha richiamato quindi il suo orientamento recente in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio rammentando che non soltanto sono punibili quelle operazioni che sono volte ad impedire in modo definitivo l’accertamento ma anche quelle che rendono difficile l’accertamento della provenienza illecita del denaro.

Pertanto è stato stabilito il precedente secondo cui l’operazione avente oggetto l’acquisto con la medesima somma di due polizze diverse e di diverso importo segnalate come operazioni sospette dalla Banca d’Italia che le ha quindi valutate come tali, sia una condotta idonea ad ostacolare concretamente l’origine illecita delle risorse finanziarie dell’indagato giustificando quindi il sequestro preventivo effettuato su tali somme di provenienza delittuosa.

Fonte “Il sole 24 ore”