Con 200 euro si può chiudere anche la vertenza ancora sotto giudizio
Con l’alternativa meno costosa si verificherà la cessazione del contendere
La sanatoria delle irregolarità formali potrà essere utilizzata in luogo della definizione delle liti pendenti qualora le violazioni risultino “comuni” ad entrambe le sanatorie.
La sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 del Dl 119/2018) contempla le violazioni che non incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o sul pagamento del tributo e si riferisce alle irregolarità commesse per ciascun periodo d’imposta. Il comma 7 dell’articolo 9 stabilisce che risultano escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018. Il punto 1.3.3. del provvedimento del 15 marzo aggiunge che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria, pur riguardando il singolo periodo d’imposta, si estendono agli atti di contestazione emessi dall’Agenzia e non divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del 31 maggio 2019 (data di versamento della prima rata).
In tutto questo va considerato che la definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018) prevede la possibilità di definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Chiaramente, le sanzioni non collegate al tributo sono quelle che, nella gran parte dei casi, scaturiscono da violazioni che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, rientranti nella sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. Si sottolinea che ciò vale «nella gran parte dei casi», per significare, ad esempio, che le violazioni da quadro RW, oggetto di un atto “pendente” secondo la nozione stabilita dall’articolo 6 del Dl 119/2018, può essere definito soltanto con quest’ultima forma di definizione (essendo tali violazioni espressamente escluse dalla sanatoria delle irregolarità formali).
Tuttavia, altri contenziosi pendenti – in base all’articolo 6 – per violazioni che rientrano tra quelle incluse nella sanatoria delle irregolarità formali, possono certamente essere definite con i 200 euro previsti da tale ultima sanatoria. Questo alla condizione che l’atto non risulti definitivo in base alle disposizioni previste dall’articolo 9.
Evidentemente, non aderendo alla definizione delle liti pendenti, non si avrà l’estinzione del processo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle liti pendenti. Si dovrà però successivamente realizzare la cessazione della materia del contendere, a norma dell’articolo 46 del Dlgs 546/1992.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Dario Deotto
La sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 del Dl 119/2018) contempla le violazioni che non incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o sul pagamento del tributo e si riferisce alle irregolarità commesse per ciascun periodo d’imposta. Il comma 7 dell’articolo 9 stabilisce che risultano escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018. Il punto 1.3.3. del provvedimento del 15 marzo aggiunge che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria, pur riguardando il singolo periodo d’imposta, si estendono agli atti di contestazione emessi dall’Agenzia e non divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del 31 maggio 2019 (data di versamento della prima rata).
In tutto questo va considerato che la definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018) prevede la possibilità di definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Chiaramente, le sanzioni non collegate al tributo sono quelle che, nella gran parte dei casi, scaturiscono da violazioni che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, rientranti nella sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. Si sottolinea che ciò vale «nella gran parte dei casi», per significare, ad esempio, che le violazioni da quadro RW, oggetto di un atto “pendente” secondo la nozione stabilita dall’articolo 6 del Dl 119/2018, può essere definito soltanto con quest’ultima forma di definizione (essendo tali violazioni espressamente escluse dalla sanatoria delle irregolarità formali).
Tuttavia, altri contenziosi pendenti – in base all’articolo 6 – per violazioni che rientrano tra quelle incluse nella sanatoria delle irregolarità formali, possono certamente essere definite con i 200 euro previsti da tale ultima sanatoria. Questo alla condizione che l’atto non risulti definitivo in base alle disposizioni previste dall’articolo 9.
Evidentemente, non aderendo alla definizione delle liti pendenti, non si avrà l’estinzione del processo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle liti pendenti. Si dovrà però successivamente realizzare la cessazione della materia del contendere, a norma dell’articolo 46 del Dlgs 546/1992.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Dario Deotto