Obbligato all’Irap chi fattura alla Srl di cui è socio

La società non può essere considerata di altri vista la coincidenza dei clienti
Il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive, viene soddisfatto qualora un professionista fatturi le sue prestazioni nei confronti della Srl di cui è socio, che svolge la sua medesima attività; pur fatturando alla società egli lavora , in sostanza, a vantaggio degli stessi clienti finali. La circostanza, poi, che il professionista sia socio nella Srl impedisce di considerare altrui la “struttura organizzata”. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 1169/2019 del 13 marzo.
I giudici lombardi tornano dunque a pronunciarsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° marzo) sul presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. Un contribuente, programmatore informatico libero professionista, impugnava il silenzio-rifiuto da parte dell’amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso presentata per riottenere quanto versato a titolo di Irap per alcune annualità; l’Ufficio motivava il rigetto in base a una serie di elementi che conducevano al soddisfacimento del presupposto impositivo:
la disponibilità di uno studio proprio all’interno dell’abitazione con tre libri cespiti, numero ben oltre quello necessario per l’attività;
utili corrisposti per intero dalla Srl nella quale egli aveva una partecipazione al 10% che, secondo l’amministrazione finanziaria, consentiva al ricorrente benefici organizzativi strumentali derivanti certamente dal collegamento a tale attività.
La Ctp respingeva il ricorso, sottolineando come il contribuente non avesse in alcun modo specificato la gestione della sua eventuale clientela, lasciando così dedurre che la partecipazione del professionista alla Srl gli fornisse quei “ benefici organizzativi e strumentali” derivanti dal collegamento a tale realtà associativa.
Il contribuente appellava la sentenza evidenziando che la circostanza di lavorare quasi esclusivamente per la società di cui era socio non fosse sintomo di “autonoma” organizzazione, considerato che era egli stesso ad apportare “benefici” alla società con la sua opera intellettuale e non il contrario; sottolineava altresì come fosse presente in sede solo per le riunioni dei soci e per gli incontri con i principali clienti. L’ufficio nella propria abitazione, l’assenza di collaboratori, minimi mezzi strumentali testimoniavano, a suo dire, l’assenza del presupposto impositivo.
La Ctr ha confermato il primo grado. Il Collegio regionale focalizza l’attenzione sui molteplici indizi dell’esistenza di una struttura organizzata, non estranea al professionista, che ne incrementava e valorizzava l’attività; secondo la commissione, il contribuente svolgeva la stessa attività professionale della Srl di cui era socio e, pur fatturando alla società, lavorava a vantaggio degli stessi clienti finali.
Dirimente, infine, la circostanza che il professionista fosse socio, in quota non irrilevante, della Srl; il che, secondo i giudici, non dava alcun margine per poter considerare “altrui” tale struttura organizzata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Massimo Romeo