Superammortamento per spese fino a 2,5 milioni

Per acquisti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 Esclusi immobili e veicoli
Torna il superammortamento del 30% per acquisti di beni strumentali nuovi effettuati da imprese e professionisti dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2019, ma con un tetto di spesa pari a 2,5 milioni. L’articolo 1 del decreto crescita ripropone la maggiorazione del costo fiscale per il calcolo di ammortamenti e leasing che era scaduta a fine 2018, escludendo gli investimenti in autovetture di cui all’articolo 164 del Tuir, oltre a fabbricati e costruzioni. Prevista una coda temporale fino al 30 giugno 2020 per ordini e acconti del 20% effettuati entro il prossimo 31 dicembre.
Il nuovo superammortamento previsto dal decreto crescita riproduce le regole dell’ultima versione della norma (scaduta il 31 dicembre scorso, ma prolungata fino al 30 giugno prossimo per ordini e acconti entro il 2018). Potranno usufruire del bonus gli investimenti effettuati da imprese e professionisti nel periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre prossimo. In presenza di ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l’effettuazione dell’investimento può arrivare sino a giugno 2020.
Non rientrano nella nuova agevolazione (oltre agli immobili e ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) i veicoli indicati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir e dunque ogni tipo di autovettura (a prescindere dall’utilizzo), aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, moto e ciclomotori. Sono invece agevolabili gli autocarri e veicoli similari.
I beni devono possedere, come in passato, i requisiti di novità e strumentalità. Per rientrare nel bonus la consegna o spedizione del bene deve essere successiva al 31 marzo, anche se gli ordini o i contratti sono stati conclusi entro tale data. Qualora la consegna entro marzo non sia stata accompagnata dal passaggio di proprietà (ad esempio, beni ceduti salvo prova o gradimento), rileverà invece il momento in cui si verifica l’effetto traslativo (se quest’ultimo evento scatta dal 1° aprile, l’investimento sarà superammortizzabile). In presenza di investimenti in appalto, rileva la data di ultimazione. Pertanto, ad esempio, il costo di un bene realizzato in appalto con inizio lavori a gennaio 2019 e ultimazione (consegna al committente senza riserve) a ottobre 2019, usufruirà del 30%. Per gli appalti avviati prima del periodo agevolato, occorre comunque verificare che non vi siano, entro il 31 marzo 2019, stati di avanzamento contrattualizzati con liquidazione di corrispettivi a titolo definitivo, nel qual caso la parte di costo ante 1° aprile dovrà essere esclusa.
L’agevolazione, che come in passato si sostanzia in una deduzione extracontabile pari al 30% del costo ragguagliata al piano di ammortamento fiscale, non spetta per importi di investimento complessivi superiori a 2,5 milioni. Si ripropone al riguardo un interrogativo che sta già interessando l’iperammortamento a scaglioni della legge 145/2018, circa l’imputazione della agevolazione ai diversi beni in caso di importi superiori al tetto. In particolare, è da ritenere che l’impresa possa scegliere di portare in superammortamento il costo di quei beni che hanno coefficiente di ammortamento più elevato.
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Luca Gaiani