La società già estinta non ha la legittimazione a impugnare l’atto impositivo che le viene notificato, ma in ogni caso quest’ultimo non può produrre alcun effetto. A fornire questo principio è la Ctr Sicilia 1448/5/2019 depositata lo scorso 7 marzo.
La vicenda trae origine dalla notifica a una società consortile per l’anno d’imposta 2010 di un avviso di accertamento relativo a Ires e Irap. La contribuente, al momento dell’emissione dell’atto, era già da tempo stata cancellata dal registro delle imprese: nonostante ciò lo impugnava instaurando il relativo giudizio.
La Ctp dichiarava, però, inammissibile il ricorso in quanto proposto da società ormai estinta. La pronuncia di primo grado veniva appellata, preliminarmente per l’omessa pronuncia del giudice sull’eccepito vizio di notifica dell’avviso di accertamento a società cancellata e, quindi, non più esistente; venivano altresì riproposti i motivi di illegittimità nel merito della pretesa erariale.
L’agenzia delle Entrate chiedeva la conferma della sentenza gravata.
La Ctr Sicilia ha ritenuto corretta la pronuncia della Ctp, con motivazione che però mette in risalto anche la sostanziale inutilità dell’impugnazione dell’atto impositivo esperita dalla contribuente. Lo stesso appello proposto è stato considerato inammissibile in quanto instaurato da un soggetto estinto già in epoca anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento e, pertanto, la contribuente risultava sin dall’inizio priva della necessaria capacità processuale.
In sintesi nel caso esaminato dai giudici siciliani ricorreva un insanabile e originario vizio del processo che giustamente era stato accertato e dichiarato tale dal giudice di primo grado. Infatti la cancellazione della società dal registro delle imprese l’aveva privata della legittimazione ad causam sia ai fini della proposizione del giudizio sia ai fini della sua prosecuzione in appello.
Peraltro non risultava nemmeno applicabile, come correttamente già stabilito dalla Ctp, la disposizione (articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014 ) in base alla quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti impositivi, l’estinzione della società rileva solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Infatti la norma in questione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha effetto retroattivo e quindi non poteva riguardare il caso dell’appellante, estinta prima della sua entrata in vigore.
La parte più interessante della sentenza in commento è, però, la considerazione finale della motivazione, nella quale i giudici precisano che l’inammissibilità originaria dell’impugnazione non può causare alcuna preoccupazione alla contribuente, poiché ciò non comporta alcuna convalida dell’atto impositivo, il quale non può comunque produrre alcun effetto, proprio perché notificato a una società già estinta. Ne consegue che la pretesa impositiva non potrà in ogni caso avere seguito e non potrà esserci alcun recupero delle maggiori somme pretese.
In casi del genere non si dovrebbe quindi intraprendere alcuna azione, lasciando passare in giudicato l’accertamento, dal momento che:
da un lato non si avrebbe legittimazione a impugnare;
dall’altro l’atto rimane comunque di fatto inefficace.
Fonte “Il sole 24 ore”