Controllo formale, nulla la cartella non preceduta dall’esito

È nulla la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito di controllo automatizzato, la cui eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità. Lo ha ribadito la Cassazione, con l’ordinanza 15654/2019.

Già alcuni anni fa la Suprema corte aveva stabilito che l’agenzia delle Entrate non è tenuta a notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti o di trasmissione di documenti per il controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973, ma, prima dell’iscrizione a ruolo, è invece obbligata a notificare, anche semplicemente con raccomandata postale, la comunicazione d’irregolarità derivante dal controllo stesso (Cassazione 4591/2016; conforme: Cassazione 15311/2014).

In effetti, la stessa amministrazione finanziaria, con la circolare 77/E/2001 (paragrafo 1), ha precisato che ai contribuenti deve essere comunicato, prima dell’iscrizione a ruolo, l’esito del controllo formale e, in particolare, con la circolare 68/E del 16 luglio 2001 (paragrafo 7), è stato puntualizzato che la comunicazione degli esiti del controllo deve essere inviata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, al fine di acquisire certezza sulla data di ricevimento della stessa.

Diversamente, per quanto concerne il controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972, deve ritenersi legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione automatizzata sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (ex pluris, Cassazione 4360/2017, 13759/2016).

Del resto, l’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente – per cui, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Fisco deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari – non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui le differenze tra la dichiarazione del contribuente e la cartella di pagamento sono dovute semplicemente al mancato versamento delle varie imposte scaturenti dalla dichiarazione regolarmente prodotta dallo stesso contribuente (ex pluris, Cassazione 9218/2018).

 Fonte “Il sole 24 ore”