L’utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente. Interessa, infatti, anche quelli titolati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ciò senza la necessità di dimostrare altresì tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, dato che, in base all’articolo 32 del Dpr 600/1973, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 13970/2019.
Le indagini finanziarie vengono regolate dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 relativamente alle imposte sul reddito e dall’articolo 51 del Dpr 633/1972, per quanto concerne l’Iva. Tuttavia, le menzionate disposizioni non disciplinano alcuna presunzione legale ma, semplicemente, le risultanze dell’attività conoscitiva scaturente dalle indagini finanziarie le quali devono, successivamente, essere eventualmente riversate nell’avviso di accertamento, in forza delle disposizioni regolanti il medesimo atto.
Relativamente al contesto soggettivo della disciplina, la previsione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e l’analoga disposizione stabilita dal comma 2 dell’articolo 51 del Dpr 633/1972, per ciò che concerne l’Iva, dispone che le informazioni e gli elementi riguardanti le relazioni con gli intermediari finanziari, possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973 (articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972 in ambito Iva), qualora il contribuente non documenti di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o gli stessi non abbiano assunto alcuna rilevanza nel medesimo ambito.
La disciplina prevede, pertanto, che i risultati della menzionata indagine debbano in seguito essere canalizzati all’interno delle peculiari disposizioni concernenti gli accertamenti riguardanti le persone fisiche che non svolgono alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo (articoli 38 e 41 del Dpr 600/1973) o nei riguardi di coloro che agiscono in qualità di imprenditore o di esercente arte o professione (articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973) e pertanto, circoscrivendo l’analisi a questi ultimi soggetti, si deve evidenziare che né l’articolo 39 né il successivo articolo 40 del Dpr 600/1973 accolgono alcuna presunzione legale. Pertanto, sulla base di queste ultime disposizioni, o l’Ufficio pone in essere una rettifica analitica in presenza di elementi certi, oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull’Ufficio, il quale è tenuto a rispettare i principi di gravità, precisione e concordanza, qualora non ci si trovi in circostanze ricadenti nell’ambito dell’accertamento induttivo cosiddetto “puro”, di cui al co. 2 dell’articolo 39 del medesimo Dpr 600/1973.
Relativamente ai presupposti per estendere le indagini anche ai rapporti finanziari intrattenuti da terzi, la soluzione più coerente pare sia quella per la quale risulta essere onere dell’Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, che i conti intestati esclusivamente a terzi vengono utilizzati nell’ambito dell’attività del contribuente oggetto di verifica in quanto, il medesimo onere probatorio vige per l’interposizione fittizia ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 e pertanto, il Giudice dovrebbe verificare la fondatezza delle presunzioni, formulate dall’Ufficio, in merito alla riferibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a soggetti terzi.