Si applica retroattivamente, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, la disciplina di maggior favore introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sull’Iva assolta erroneamente dal cedente o prestatore e detratta dal cessionario o committente, al di fuori delle ipotesi di frode fiscale. È questo l’effetto della norma interpretativa inserita nell’iter di conversione del decreto crescita, che dovrebbe approdare domani in Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 1, comma 935, della legge 205/2017 aveva aggiunto due periodi al sesto comma dell’articolo 6, del decreto legislativo 471/1997, norma contenente le sanzioni per inadempimento degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva. In base a tale modifica, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva – erroneamente assolta dal cedente o prestatore in un contesto non riconducibile a una frode fiscale – resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione e quest’ultimo soggetto è punito con una sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Quindi: riconoscimento del diritto alla detrazione e applicazione di una sanzione fissa, in luogo di quella proporzionale pari al 90% del tributo.
Le proteste
Come accade per ogni modifica alle sanzioni in senso più favorevole al contribuente, si è acceso il dibattito sulla possibile applicabilità del favor rei ex articolo 3 Dlgs 472/1997, ossia sull’estensione anche alle operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2018, data di decorrenza della legge 205/2017. In senso contrario si erano pronunciate sia la Cassazione sia – anche se indirettamente – l’agenzia delle Entrate. La Suprema corte, con pronuncia n. 24001/2018, aveva affermato che la retroattività poteva valere con riferimento alla misura delle sanzioni applicabili, ma non per quanto attiene al diritto di detrarre l’imposta rivelatasi indebita. L’Agenzia, dal canto suo, con la circolare 11/E/2019 aveva ritenuto “formali” (e quindi definibili) le sole irregolarità di questa natura commesse dal 1° gennaio al 24 ottobre 2018, escludendo, pertanto, quelle commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Per le fatture con addebito di Iva superiore a quella effettiva per operazioni fino al 31 dicembre 2017, non restava che attendere l’irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio o ricorrere al ravvedimento operoso (si veda Il Sole-24 Ore del 20 maggio scorso). Il ragionamento, seppur non privo di una certa logica, era apparso eccessivamente restrittivo.
La modifica
Ora, con la conversione in legge del decreto 34/2019, le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 diventano a tutti gli effetti retroattive per cui, per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa ed il diritto a mantenere la detrazione – salvo frode fiscale – si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018. Con esclusione dei rapporti oramai definiti, il contribuente ha diritto, tanto per i contenziosi in corso, quanto per gli accertamenti non ancora impugnati (oltre che, naturalmente, per le infrazioni non ancora accertate) a vedersi riconosciuta la detrazione ed applicata la sanzione più favorevole.
Fonte “Il sole 24 ore”