Bocciato l’accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata

L’accertamento esecutivo spedito per posta raccomandata, e non tramite ufficiale giudiziario, è giuridicamente inesistente. Trattandosi, inoltre, di elemento costitutivo della validità dell’atto, il difetto di notifica non può essere sanato attraverso la tempestiva proposizione del ricorso. La pronuncia, dagli effetti potenzialmente dirompenti, giunge dalla Ctr Piemonte con la sentenza 757/3/2019 depositata l’11 giugno scorso (presidente e relatore Giusta).

A fronte della notifica per posta raccomandata di un accertamento esecutivo (o impoesattivo), il contribuente contestava la nullità dell’atto in quanto mancava un procedimento di notifica propriamente inteso, attraverso l’intermediazione di un soggetto qualificato (ufficiale giudiziario o o altro agente notificatore). Il collegio di appello ha accolto l’eccezione della parte, recependo pressocchè integralmente le tesi della dottrina più autorevole (Glendi), sulla base dell’esame del testo dell’articolo 29 del Dl 78/2010.

È stato in particolare osservato che occorre distinguere l’atto impoesattivo primario da quello secondario.

1. Con riferimento al primo, la disciplina di riferimento prescrive l’obbligo della notifica. Ne deriva che trovano naturale ingresso le regole ordinamentali in materia, recate nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, e negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Tale rigore legislativo appare pienamente giustificato dal fatto che l’atto impoesattivo cumula in sé non solo la funzione impositiva (accertamento) ma anche quella esecutiva, saltando la fase della formazione del ruolo. L’inadempimento del contribuente all’intimazione di pagamento contenuta all’interno dell’avviso, dunque, legittima l’agente della riscossione all’adozione delle opportune misure espropriative.

2. Al contrario, per gli atti impoesattivi secondari è espressamente stabilito che la comunicazione possa avvenire anche tramite posta raccomandata. Si tratta dei provvedimenti di riliquidazione delle somme dovute, emessi ad esempio a seguito del deposito di una sentenza o della decadenza dalla procedura di rateazione di un accertamento con adesione. In questo caso, si attenuano le garanzie prescritte dalla legge, visto che la pretesa tributaria è stata già validamente manifestata al contribuente e si è a cospetto di atti impugnabili solo per vizi propri (come errori di calcolo).

Rileva ulteriormente la Ctr come l’acquisizione della funzione di titolo esecutivo sia collegata dalla legge al decorso del termine per la proposizione del ricorso, così valorizzando il momento di perfezionamento della notifica. D’altro canto, l’unitarietà dell’atto non consentirebbe di scindere la funzione accertativa da quella esattiva, così consentendo alla prima di esplicare comunque i suoi effetti con la sola effettiva conoscenza del provvedimento. Inoltre, il fatto che la notifica rappresenti un elemento costitutivo degli effetti giuridici dell’accertamento in esame impedisce la sanatoria prevista dall’articolo 156 del Codice di procedura civile, in virtù della tempestiva proposizione del ricorso.

È evidente la rilevanza della tesi accolta dalla Ctr, poiché se così fosse la quasi totalità degli accertamenti esecutivi risulterebbe annullabile. Va ricordato, in chiusura, che la tesi tradizionale della Cassazione è nel senso che la notifica dell’avviso di accertamento è una mera condizione di efficacia dell’atto e non un requisito di legittimità dello stesso. Non risultano però ancora approfondimenti dei giudici di legittimità rispetto agli accertamenti impoesattivi.

Fonte “Il sole 24 ore”