Start-up innovative, per l’iscrizione al registro basta il controllo formale

Con riguardo all’iscrizione di una società start-up innovativa all’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, l’ufficio può esercitare solo un potere di controllo in relazione alla «regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata» alla domanda di iscrizione e non può svolgere alcun controllo di merito, a meno che risulti evidente la «carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ad alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa», che sono i requisiti richiesti dall’articolo 25, comma 2, lettera f), Dl n. 179/2012 affinchè una società possa qualificarsi come start-up innovativa.
È quanto deciso dal giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Roma con decreto del 5 aprile 2019.
Il caso oggetto di giudizio concerneva un provvedimento di cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative disposta (ai sensi dell’articolo 2191 del Codice civile) dall’ufficio del Registro delle Imprese in quanto la società in questione aveva deliberato un aumento di capitale da eseguirsi mediante conferimento di crediti (vantati dai soci nei confronti della società stessa), i quali derivavano da un contratto di appalto stipulato dalla start-up innovativa nella qualità di committente e poi ceduti dall’appaltatore ai soci della start-up innovativa.
È pertanto sorto il dubbio che «la peculiarità innovativa e tecnologica dichiarata dalla società», non trovasse un riscontro operativo nella tipologia e descrizione dei lavori che la società, in qualità di appaltatore, avrebbe dovuto realizzare, dal momento che dal «business plan relativo al suddetto contratto di affidamento» non risultava «l’ammontare delle spese in ricerca e sviluppo» che «la start up innovativa avrebbe dichiarato di sostenere».
Il giudice romano, negando la sussistenza dei presupposti per procedere alla cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della società in questione nella sezione speciale del Registro delle imprese per le start-up innovative, ha argomentato la sua decisione in base al disposto dell’articolo 25, comma 12, Dl 179/2012, il quale prescrive che la «start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese … a seguito della compilazione e presentazione della domanda». In sostanza, l’automatismo dell’iscrizione conseguente, per legge, alla presentazione della domanda dimostra che «la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese», né implica un’ampia attività istruttoria (come già ricordato dal Mise nel parere n. 169135 del 29 settembre 2014 n. 169135).
In altre parole, il giudice ha osservato che non è rimessa alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative, «ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato, se la modulistica sia stata compilata correttamente e se siano state rese tutte le dichiarazioni previste.

Fonte “Il sole 24 ore”