La mancata adesione al servizio di consultazione delle e-fatture non è di per sé rilevante come elemento di valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti: con una parziale ma assolutamente importante rettifica alla Faq 125 del 19 luglio 2019, l’agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente per precisare il rapporto tra adesione al servizio di consultazione, disponibile dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, e attivazione e realizzazione di controlli incrociati sulla base dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il Sistema di interscambio ed intersecati con quanto presente in altre banche dati a disposizione del fisco, secondo le regole stabilite dal decreto ministeriale 4 agosto 2016.
Con la prima versione della Faq 125, l’amministrazione finanziaria aveva attribuito un particolare valore a fini accertativi alla mancata adesione da parte dei contribuenti al servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
La non adesione
Non aderire avrebbe costituito, secondo la prima versione pubblicata, un elemento valutabile nell’ambito dell’analisi del rischio di evasione dei contribuenti, i quali sarebbero risultati perciò potenzialmente selezionabili per effettuare le ordinarie attività di controllo. In caso di non adesione, i dati contenuti nei tracciati vengono infatti cancellati con memorizzazione esclusivamente di quelli a rilevanza fiscale.
La domanda, ufficializzata con la Faq 125 riguarda proprio la possibilità o meno per il fisco di effettuare comunque controlli incrociati, finalizzati a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, pur in mancanza dell’intero set informativo. Il Dm 4 agosto 2016 prevede infatti l’utilizzo dei dati di fatture e relative variazioni acquisiti mediante il sistema di interscambio. Come precisato dalle Entrate, e ribadito anche in sede di rettifica, i controlli incrociati saranno realizzati anche in caso di eliminazione del file completo della fattura elettronica.
L’adesione al servizio di consultazione permette infatti da un lato al contribuente di ritrovare in ogni momento le fatture emesse e ricevute ma, soprattutto, rende trasparenti e maggiormente collaborativi i rapporti con l’amministrazione finanziaria evitando l’attivazione delle procedure di analisi del rischio. La rettifica alla risposta 125 pubblicata ieri, precisa tuttavia come la mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dalle Entrate. Il dato testuale della risposta rettificata sembra in ogni caso riconoscere una valenza a fini accertativi, nell’ambito dell’attività di analisi del rischio, alla mancata adesione quando non si realizza da sola ma in costanza e in combinazione con altri elementi.
Fonte “Il sole 24 ore”