730 integrativo a più mani

L’invio diretto del 730 integrativo da parte del contribuente può avvenire solo nel caso in cui il primo sostituto respinge il 730/4

Non rimane ancora molto tempo ai contribuenti che intendono presentare il “mod. 730 integrativo”. Infatti, qualora questi ultimi si accorgono di aver presentato un mod. 730 precompilato dal quale risulti un maggior credito o minor debito d’imposta, possono presentare il c.d. “730 integrativo” entro lunedì prossimo (26 ottobre 2015), anche se l’originario modello è stato presentato direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Tale data, in particolare, vale esclusivamente per i mod. 730 dai quali si accerti un maggior credito o minor debito d’imposta; in questo caso, infatti, si parla di dichiarazione “a favore”.

A tal fine, è necessario che il sostituto errato prima deve procedere al respingimento del 730/2014 e soltanto dopo il contribuente può procedere alla trasmissione diretta dell’integrativa.

Mod. 730 integrativo – Premesso che il mod. 730 integrativo può essere presentato solo da un Caf o da un professionista abilitato, anche se precedentemente il contribuente era stato assistito dal sostituto, il nuovo dichiarativo va compilato un tutte le sue parti, indicando il codice “1” sul frontespizio in corrispondenza della casella “730 integrativo”.

Tuttavia qualora il sostituto d’imposta, accortosi della propria incompetenza nel ricevere il 730/4, abbia espressamente respinto la comunicazione ricevuta nella propria area riservata, il contribuente può trasmettere il 730 integrativo anche direttamente attivando l’apposita opzione all’interno della propria area dedicata del sistema Entratel. In particolare, lo scarto del 730/4 ricevuto da parte del primo sostituto fa automaticamente partire una mail informativa al contribuente, rendendo così operativa l’area riservata a quest’ultimo; in caso contrario, ossia in caso di mancato scarto del mod. 730/4 del primo sostituto, il contribuente deve rivolgersi a un CAF o professionista abilitati.

A tal proposito, appare opportuno ricordare che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all’integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità.
Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d’imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.

Ai fini operativi, si evidenzia che:
• va indicato il codice “2”, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione dovesse avvenire solo per fornire dati, o correggere quelli già indicati, necessari per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• il codice “3”, nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito non solo tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio ma anche altri elementi da indicare in dichiarazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

– Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti