Cartella esattoriale: il pagamento non riconosce il debito

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una sentenza della CTP di Varese

Pagare delle somme derivanti da una cartella di pagamento non equivale a riconoscere il debito, con la conseguenza che non si hanno effetti sul decorso della prescrizione, né sul diritto del contribuente di contestare la pretesa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 156/05/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
Ai sensi dell’art. 1988 del Codice civile, la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Il riconoscimento del debito – che secondo la giurisprudenza può realizzarsi attraverso un qualsiasi comportamento che produca l’ammissione dell’esistenza del diritto – riveste carattere fondamentale sotto il profilo della prescrizione, poiché ai sensi dell’articolo 2944 del codice civile “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Ora, con la sentenza in argomento, la CTP di Varese ha escluso che il pagamento di alcune somme portate da una cartella di pagamento abbia avuto effetto interruttivo della prescrizione, come invece ritenuto dal concessionario della riscossione, posto che l’atto di riconoscimento di debito, di cui all’art. 1988 c.c., affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 2944 del c.c., non solo deve provenire da soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro e univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui (Cass. civ. III sentenza 24/11/2010 n. 23822).
Si deve inoltre ritenere che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Anche lo Stato e, quindi, la Pubblica amministrazione soggiace alla prescrizione ordinaria”.
I giudici varesini hanno quindi accolto il ricorso del contribuente dichiarando però la compensate le spese di lite, in ragione della particolarità e complessità della questione trattata.

Autore: redazione fiscal focus