Sottoscrizione accertamenti. Insufficiente la semplice delega

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una decisione della CTP di Enna

Se il contribuente eccepisce il difetto di sottoscrizione quale causa di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio finanziario è tenuto a dimostrare la qualifica dirigenziale di chi ha firmato l’atto al posto del capo dell’ufficio. È quanto emerge dalla sentenza 1122/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna.

Il collegio siciliano di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente annullando, per l’affetto, gli avvisi di accertamento oggetto di causa essendo l’Ufficio è venuto meno all’onere probatorio in ordine al corretto esercizio della delega di firma. Più precisamente, l’Ufficio resistente non ha dimostrato che il “Capo team” che aveva sottoscritto gli avvisi, su delega del direttore, fosse in possesso dei requisiti per esercitare la funzione.

Quando l’Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio che ci occupa, ha prodotto la delega di firma del Direttore provinciale al “Capo Team”, effettivo firmatario degli atti impugnati, astenendosi però dal precisare se il medesimo appartenesse o meno alla carriera dirigenziale. Ebbene, questa mancanza dell’amministrazione ha favorito il ricorrente, che ha ottenuto l’annullamento della ripresa fiscale.

In motivazione si legge: “[…] ritiene la commissione che sia fondata l’eccezione di nullità degli avvisi impugnati per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate di Enna. Vero è che il direttore dell’Agenzia può delegare tale compito a un funzionario dell’Agenzia medesima della nona qualifica funzionale, ma in tale ipotesi, in presenza di specifica eccezione di parte, l’Agenzia resistente avrebbe dovuto produrre in giudizio non soltanto la delega conferita al capo team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti la stessa poteva essere esercitata, ma, soprattutto, attestazione in ordine all’effettivo possesso, da parte del capo team delegato firmatario degli avvisi impugnati, della qualifica necessaria per poter ricevere tale delega e legittimamente operare in ragione di essa. Detta attestazione non risulta essere stata prodotta e invero alcunché è stato dedotto, dall’Agenzia delle entrate resistente, in ordine al possesso, da parte del (omissis), come già evidenziato firmatario degli avvisi impugnati, della nona qualifica funzionale, la sola che lo avrebbe legittimato a operare e a sottoscrivere su delega del direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Enna. In assenza di tale attestazione e considerato che gli avvisi di accertamento impugnati non risultano sottoscritti dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Enna, detti avvisi devono ritenersi nulli”.

Gli stessi principi sono stati espressi dalla CTP di Enna nella sentenza 1076/03/14.

Autore: redazione fiscal focus