Interessi sulle cartelle di pagamento: il calcolo va dettagliato nell’avviso

La cartella di pagamento che reca la sola cifra complessiva degli interessi, senza indicazione delle modalità di calcolo per le diverse annualità, costringe il contribuente che intende verificarne la correttezza a difficoltose indagini a cui non è tenuto. Ne consegue la violazione del diritto di difesa e l’annullamento della cartella limitatamente agli interessi per carenza di motivazione relativamente ai criteri di calcolo degli stessi. È questo il principio ribadito dalla Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 22/02/2019 n.61 (presidente Montanari, relatore Manfredini).

La controversia 
Una società riceveva la notifica di una cartella di pagamento recante un’ingente pretesa a titolo di imposte, di interessi e di sanzioni, a seguito di una sentenza sfavorevole pronunciata dalla CTR.
La società ricorreva alla Ctp deducendo l’illegittimità sia del ruolo, sia della cartella di pagamento per difetto di motivazione poiché quest’ultima recava unicamente il totale degli interessi calcolati sulle somme iscritte a ruolo, senza alcuna indicazione delle modalità di determinazione degli interessi stessi. Tale omissione, secondo il ricorrente, non aveva consentito al contribuente di verificare il calcolo degli interessi richiesti dall’Ufficio, con conseguente violazione dell’art.7, comma 1, dello Statuto del contribuente e dell’art.3 della Legge n. 241/1990.
Resisteva l’Amministrazione affermando la correttezza del proprio operato essendo perfettamente rispettoso della normativa che disciplina il contenuto della cartella ed essendo stati calcolati gli interessi in base a quanto rigidamente prescritto dalla legge.

La decisione 
La Ctp osserva che la cartella riportava solo la cifra complessiva degli interessi dovuti senza che fossero indicati i singoli tassi di interesse presi a base per il calcolo nei diversi anni. Ne consegue, secondo il Collegio, che l’operato dell’Agenzia sarebbe stato controllabile solo attraverso l’esperimento di difficoltose indagini che non competono al contribuente, il quale, in tal modo aveva subìto la violazione del proprio diritto di difesa. La Ctp, pertanto, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la carenza di motivazione relativamente ai criteri di calcolo degli interessi stessi e, per l’effetto, ha annullato la cartella impugnata limitatamente ai soli interessi richiesti.

Si tratta di una pronuncia che ribadisce un orientamento di legittimità consolidato (Cass. n.8651/2009; Cass. n.4516/2012; Cass. n.15554/2017; Cass. n.10481/2018). Secondo la Suprema Corte, infatti, la cartella di pagamento dev’essere sempre motivata in relazione al criterio di calcolo degli interessi maturati sul debito tributario. Né, sempre secondo gli Ermellini, può avere rilevanza che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento sia che il contribuente dev’essere sempre messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, sia che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 212/2002 dev’essere allegata la sentenza.